EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1136

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 302 del 13.11.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1136/oj

13.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1136/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le approvazioni delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide scadranno tra il 31 luglio 2016 e il 30 settembre 2016. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché a tali sostanze attive si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.

(5)

Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una delle sostanze attive di cui all’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata come segue:

1)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 116, Oxamil, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

2)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 121, Clothianidin, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

3)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 122, Petoxamide, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018»;

4)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 128, Dimossistrobina, la data «30 settembre 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2018».


Top