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Document 32013R1114

    Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione

    GU L 298 del 8.11.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; abrogato da 32014R0702

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1114/oj

    8.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 298/34


    REGOLAMENTO (UE) N. 1114/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 7 novembre 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

    sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (3) giunge a scadenza il 31 dicembre 2013.

    (2)

    Nella sua comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE dell’8 maggio 2012 (4), la Commissione ha avviato un’ampia revisione delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel contesto di tale revisione, il regolamento (CE) n. 994/98 è già stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio (5). Alcuni altri strumenti legislativi pertinenti per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ancora in corso di revisione, in particolare le future norme applicabili allo sviluppo rurale, i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, che sostituisce il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (6). L’adeguamento di tali strumenti non potrà essere portato a termine entro la scadenza del regolamento (CE) n. 1857/2006 o essi non saranno ancora pienamente applicabili il 1o gennaio 2014. Onde garantire un approccio coerente per tutti gli strumenti relativi agli aiuti di Stato è dunque opportuno prorogare al 30 giugno 2014 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    (3)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1857/2006.

    (4)

    È importante garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo. Un periodo di sovrapposizione tra i programmi di sviluppo rurale e le corrispondenti disposizioni giuridiche per il periodo di programmazione 2007-2013 e quelle per il periodo di programmazione successivo è inevitabile. In questo contesto, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, continuare ad assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (7) successivamente alla conclusione del periodo di programmazione 2007-2013 fino al 31 dicembre 2015. Ai fini della certezza del diritto è pertanto opportuno chiarire che, ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri devono continuare a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 nel corso del suo periodo di applicazione prorogato anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.

    (5)

    In considerazione della proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche in conformità dell’articolo 20 del suddetto regolamento. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno stabilire che le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si ritengono comunicate alla Commissione, a condizione che alle misure in questione non siano state apportate modifiche sostanziali.

    (6)

    È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per permettere la proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 prima della sua scadenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2014.»

    Articolo 2

    Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 1857/2006, uno Stato membro intenda prorogare misure riguardo alle quali sono state presentate alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell’articolo 20 di tale regolamento, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si ritengono comunicate alla Commissione, a condizione che alle misure in questione non siano state apportate modifiche sostanziali.

    Articolo 3

    Ove il regolamento (CE) n. 1857/2006 faccia riferimento ai criteri del regolamento (CE) n. 1698/2005, tali criteri continuano a essere applicabili per la valutazione degli aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 durante il loro periodo di applicazione prorogato anche dopo l’entrata in vigore di un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 227 del 6.8.2013, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

    (4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE», COM(2012) 209 final dell’8.5.2012.

    (5)  Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).

    (6)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).


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