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Document 32013R1111
Commission Implementing Regulation (EU) No 1111/2013 of 5 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Lietuviškas varškės sūris (PGI)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lietuviškas varškės sūris (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1111/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lietuviškas varškės sūris (IGP)]
GU L 298 del 8.11.2013, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lietuviškas varškės sūris (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lietuviškas varškės sūris», presentata dalla Lituania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lietuviškas varškės sūris» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 57 del 27.2.2013, pag. 24.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
LITUANIA
Lietuviškas varškės sūris (IGP)