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Document 32013R1101
Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2013 of 6 November 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 and Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of authorisation Lactosan GmbH & CoKG) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 296 del 7.11.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2024; abrogato da 32024R1187
7.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2013 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2013
relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede che si proceda a una nuova valutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
A norma della direttiva 70/524/CEE un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 è stato autorizzato a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ai vitelli dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (3). Il preparato è stato in seguito inserito nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento era stata presentata una domanda di nuova valutazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nel suo parere del 13 marzo 2013 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l’Autorità») ha concluso che alle condizioni d’impiego proposte per i mangimi il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 non produce effetti dannosi sulla salute degli animali e dei consumatori né sull’ambiente e ha la possibilità di migliorare il rendimento zootecnico negli animali interessati. Essa ha verificato anche il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Dalla valutazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 è opportuno sopprimere le disposizioni relative all’Enterococcus faecium DSM 7134 e Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 contenute nel regolamento (CE) n. 1288/2004. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1288/2004. |
(7) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche apportate alle condizioni d’autorizzazione si ritiene opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per consentire loro di prepararsi ad ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Le disposizioni in materia di E 1706, Enterococcus faecium DSM 7134 e Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 sono soppresse.
Articolo 3
Il preparato di cui all’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 27 maggio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 27 novembre 2013 possono continuare a essere commercializzati e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all’autorizzazione permanente di taluni additivi e all’autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell’alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).
(4) The EFSA Journal 2013; 11(4):3175.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % o latte in polvere |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1706 |
Lactosan GmbH & Co KG |
Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 |
|
Vitelli da allevamento |
4 mesi |
1 × 109 |
— |
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27 novembre 2023 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx