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Document 32013R1091

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1091/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , recante duecentoseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 293 del 5.11.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1091/oj

5.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante duecentoseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 18 ottobre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica e un'entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 24 ottobre 2013 il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di aggiungere all'elenco un'altra persona fisica. Inoltre, il 16 ottobre il Comitato per le sanzioni del CSNU ha deciso di modificare una voce dell'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco "Persone fisiche":

(a)

"Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif (alias (a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, (b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, (c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, (e) Muhammad Jamal Abdu, (f) Muhammad Jamal, (g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nome di battaglia), (h) Abu Ahmad (nome di battaglia), (i) Abu Jamal (nome di battaglia), (j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, (k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nome di battaglia), (l) Muhammad Jamal Abduh (nome di battaglia), (m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nome di battaglia), (n) Riyadh (nome di battaglia)). Indirizzo: Egitto. Data di nascita: (a) 1.1.1964, (b) 1.2.1964. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: egiziana. N. passaporto: (a) passaporto egiziano n. 6487, rilasciato il 30 gennaio 1986 a nome di Muhammad Jamal Abdu, (b) passaporto egiziano rilasciato nel 1993 a nome di Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (c) passaporto yemenita n. 388181 a nome di Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21 ottobre 2013.".

(b)

"Mohamed Lahbous (alias (a) Mohamed Ennouini, (b) Hassan, (c) Hocine). Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Mali. Nazionalità: maliana. Indirizzo: Mali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24 ottobre 2013.".

(2)

La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità":

"Muhammad Jamal Network (alias (a) MJN, (b) Muhammad Jamal Group, (c) Jamal Network, (d) Abu Ahmed Group, (e) Al-Qaida in Egypt, (f) AQE. Altre informazioni: opera in Egitto, Libia e Mali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21 ottobre 2013.".

(3)

La voce "Mati ur-Rehman Ali Muhammad (alias (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data di nascita: intorno al 1977. Luogo di nascita: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distretto di Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011." dell'elenco "Persone giuridiche" è sostituita dal seguente:

"Mati ur-Rehman Ali Muhammad (alias (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data di nascita: circa 1977. Luogo di nascita: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distretto di Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: descrizione fisica: 5 piedi e 2 pollici; 157,4 cm. Nome del padre: Ali Muhammad. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011.".


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