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Document 32013R1089

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1089/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 293 del 5.11.2013, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1089/oj

    5.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 293/31


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 4 novembre 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

    (2)

    In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) in data venerdì 22 giugno 2012. L’Autorità ha trasmesso il suo parere sul kieselgur (terra diatomacea) al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo al kieselgur (terra diatomacea). Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il progetto di rapporto di riesame è stato approvato il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al kieselgur (terra diatomacea).

    (3)

    Si conferma che la sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)

    In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

    (5)

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.

    (6)

    Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni all’impiego di prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea).

    (7)

    Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea), qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere al più tardi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Disposizioni transitorie

    In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti kieselgur (terra diatomacea) come sostanza attiva entro il 25 maggio 2014.

    Articolo 3

    Periodo di tolleranza

    Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade al più tardi entro il 25 maggio 2014.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.)

    (3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

    (4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 236 relativa alla sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è sostituita dalla seguente:

    Numero

    Nome Comune, Numeri di identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Disposizioni specifiche

    «236

    Kieselgur (terra diatomacea)

    CAS n. 61790-53-2

    CIPAC n. 647

    Kieselgur (nessuna denominazione IUPAC)

    Terra diatomacea

    Biossido di silicio amorfo

    Silice

    Diatomite

    Il prodotto è costituito da 100 % di terra diatomacea.

    Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina di diametro inferiore a 50 μm

    1 settembre 2009

    31 agosto 2019

    PARTE A

    Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi all’interno come insetticida o acaricida da parte di utilizzatori professionali.

    PARTE B

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul kieselgur (terra diatomacea) (SANCO/2617/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 3 ottobre 2013.

    Nell’ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’impiego prevedono l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria. Le condizioni d’impiego proibiscono all’occorrenza la presenza di lavoratori dopo l’applicazione del prodotto in questione per un periodo adeguato tenendo conto dei rischi causati dal medesimo.

    Gli Stati membri interessati provvedono affinché i notificanti presentino alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni circa la tossicità per inalazione al fine di confermare i limiti di esposizione professionale al kieselgur (terra diatomacea) entro il 25 novembre 2014.»


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