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Document 32013R1088

Regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di licenza di importazione ed esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili

GU L 293 del 5.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2024; abrog. impl. da 32024R0590

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1088/oj

5.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/29


REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande di licenza di importazione ed esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni e le esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono soggette a licenza.

(2)

L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2009 stabilisce l’elenco dei dati da inserire in una domanda di licenza. Il livello di dettaglio dell’elenco richiede, di fatto, una licenza distinta per ogni esportazione e ogni importazione.

(3)

Nel caso di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, l’obbligo di ottenere una licenza distinta per ogni esportazione e importazione ha suscitato preoccupazioni relative alla tempistica specifica del settore dell’aviazione, poiché, in taluni casi, è necessario ottenere una licenza in tempi molto brevi al fine di evitare il fermo di un aereo. Rispetto ad altri settori in cui gli halon servono ad usi critici, il settore dell’aviazione, per sua natura, importa ed esporta con maggiore frequenza e il processo assume un carattere molto ripetitivo.

(4)

Le importazioni e le esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici negli aeromobili di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 non sono soggette a limitazioni quantitative e, pertanto, non occorre verificare che le licenze distinte per ciascuna esportazione e importazione siano conformi a limiti quantitativi.

(5)

I sistemi antincendio a bordo degli aeromobili sono regolati dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile, che stabilisce standard minimi comuni per le operazioni di volo e la navigabilità dell’aeromobile negli allegati 6 e 8, e dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (2).

(6)

Pertanto, nel caso specifico di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009, è opportuno semplificare l’elenco dei dati richiesti per una domanda di licenza per consentire il rilascio di licenze generali, in luogo di licenze distinte per ogni esportazione e importazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2009 è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

in deroga alle lettere da a) a h), nel caso di importazioni ed esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI:

1)

la finalità e la tipologia dei prodotti e delle apparecchiature da importare o esportare come descritte nei punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI;

2)

i tipi di halon che i prodotti e le apparecchiature da importare o esportare contengono o da cui essi dipendono;

3)

il codice della nomenclatura combinata del prodotto e dell’apparecchiatura da importare o esportare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.


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