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Document 32013R1063
Commission Implementing Regulation (EU) No 1063/2013 of 30 October 2013 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code as regards the use of the equivalence system in the sugar sector
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1063/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione al ricorso al regime di equivalenza nel settore dello zucchero
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1063/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione al ricorso al regime di equivalenza nel settore dello zucchero
GU L 289 del 31.10.2013, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
31.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1063/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione al ricorso al regime di equivalenza nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità del punto 3 dell’allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2) della Commissione, è ammesso il ricorso alla compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna (codice NC 1701 11 90) e lo zucchero greggio di barbabietola (codice NC 1701 12 90) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco). |
(2) |
Tuttavia, le disposizioni del punto 3 dell’allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non possono essere applicate correttamente perché nell’Unione non esiste un mercato per lo zucchero greggio di barbabietola. |
(3) |
È opportuno trovare una soluzione che garantisca la certezza del diritto nel settore dello zucchero in relazione al ricorso a merci equivalenti. |
(4) |
Lo zucchero bianco è solitamente ottenuto da barbabietole da zucchero in un processo continuo. Lo zucchero greggio di barbabietola non è un prodotto distinto generato durante tale processo e pertanto non può essere commercializzato Per questo motivo, è opportuno autorizzare l’uso di barbabietola da zucchero al posto di zucchero greggio di barbabietola come merci equivalenti. |
(5) |
Il rendimento dello zucchero greggio di canna è calcolato secondo il metodo definito al punto B.III, paragrafo 3, dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007 (3), in quanto si tratta di un metodo di calcolo specifico nel settore dello zucchero. |
(6) |
I riferimenti ai codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al punto 3 dell’allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere aggiornati in ragione delle modifiche introdotte nella NC. |
(7) |
È necessario modificare di conseguenza il punto 3 dell’allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 3 dell’allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è sostituito dal seguente:
«3. Zucchero
Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell’UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).
Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito al punto B.III dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007 (4) viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565.
Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui al punto B.III, paragrafo 3, dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).»