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Document 32013R1030

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

GU L 283 del 25.10.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1030/oj

25.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce le norme fondamentali per la produzione biologica di alghe marine e di animali di acquacoltura. Le modalità di applicazione di tali norme sono definite nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità nazionali possono autorizzare, per un periodo che termina il 1o luglio 2013, le unità di produzione di animali d’acquacoltura e di alghe marine istituite e operanti, prima del 1o gennaio 2009, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica a talune condizioni.

(3)

Sette Stati membri hanno recentemente presentato richiesta di revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze e alle tecniche che possono essere usate nella produzione biologica di acquacoltura. È opportuno che tali richieste siano valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (4).

(4)

La produzione biologica di alghe marine e animali d’acquacoltura è un settore ancora relativamente nuovo, caratterizzato da una grande varietà e un alto livello di complessità tecnica, e si ritiene sia necessario un periodo di transizione più lungo.

(5)

Al fine di garantire la continuità, di disporre del tempo necessario per la valutazione delle richieste presentate dagli Stati membri ed evitare perturbazioni delle unità di produzione istituite e operanti, prima del 1o gennaio 2009, nel rispetto di norme riconosciute a livello nazionale, si ritiene opportuno prolungare il periodo di transizione stabilito dall’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008.

(6)

Al fine di evitare perturbazioni nella qualifica di «biologica» conferita a tali unità di produzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1o luglio 2013.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 95, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 889/2008, la data «1o luglio 2013» è sostituita dalla data «1o gennaio 2015».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

(3)  GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

(4)  GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29.


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