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Document 32013R0982
Commission Regulation (EU) No 982/2013 of 11 October 2013 establishing a prohibition of fishing for herring in EU and international waters of Vb, VIb and VIaN by vessels flying the flag of France
Regolamento (UE) n. 982/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese
Regolamento (UE) n. 982/2013 della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese
GU L 273 del 15.10.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
15.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 982/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2013
recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.
ALLEGATO
N. |
54/TQ40 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
HER/5B6ANB |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN |
Data |
23.9.2013 |