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Document 32013R0945

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , per approvare la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 261 del 3.10.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/945/oj

    3.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 945/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 2 ottobre 2013

    per approvare la cipermetrina come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) fissa un elenco di principi attivi da valutare, che comprende la cipermetrina, ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    Secondo il regolamento (CE) n. 1451/2007, la cipermetrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    Il 5 marzo 2010 il Belgio, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (4)

    La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 12 luglio 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (5)

    Dalle valutazioni risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 8 e contenenti cipermetrina possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

    (6)

    È pertanto opportuno approvare la cipermetrina destinata ad essere utilizzata nei biocidi per tipo di prodotto 8.

    (7)

    Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (8)

    Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La cipermetrina è approvata come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

    (3)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche (2)

    Cipermetrina

    Cipermetrina (cis:trans/40:60)

    Nome IUPAC:

    (RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

    N. CE: 257-842-9

    N. CAS: 52315-07-8

    920 g/kg

    1o giugno 2015

    31 maggio 2025

    8

    La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’Unione, della sostanza attiva.

    Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali e/o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

    2)

    adozione di idonee misure di riduzione del rischio per proteggere i comparti suolo e acqua, in particolare:

    a)

    le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l’applicazione in ambito industriale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento;

    b)

    non devono essere autorizzati prodotti per il trattamento industriale, per immersione o polverizzazione, del legno destinato ad essere esposto agli agenti atmosferici, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure correttive;

    c)

    non devono essere autorizzati prodotti per il trattamento di costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno destinato ai suddetti utilizzi, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure correttive.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

    (2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


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