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Dokument 32013R0906

    Regolamento (UE) n. 906/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013 , recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga

    GU L 251 del 21.9.2013, str. 5—6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/906/oj

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 251/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 906/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 19 settembre 2013

    recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


    ALLEGATO

    N.

    45/TQ39

    Stato membro

    Belgio

    Stock

    PLE/7FG.

    Specie

    Passera di mare (Pleuronectes platessa)

    Zona

    VIIf e VIIg

    Data

    27.8.2013


    Góra