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Document 32013R0905

    Regolamento (UE) n. 905/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013 , recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

    GU L 251 del 21.9.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/905/oj

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 251/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 905/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 19 settembre 2013

    recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2013.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2013.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.


    ALLEGATO

    N.

    39/DSS

    Stato membro

    Spagna

    Stock

    BSF/56712-

    Specie

    Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

    Zona

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

    Data

    20.8.2013


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