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Document 32013R0858

Regolamento di esecuzione (UE) n. 858/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (IGP)]

GU L 238 del 6.9.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/858/oj

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 858/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia concernente l’approvazione di una modifica del disciplinare relativa all’indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»/«Nocciola Piemonte», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 464/2004 (4).

(3)

Trattandosi di una modifica non minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5) in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione di cui all’allegato del presente regolamento, è approvata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 25.

(5)  GU C 330 del 27.10.2012, pag. 17.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6 –   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte (IGP)


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