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Document 32013R0787

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 220 del 17.8.2013, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/03/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/787/oj

    17.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 787/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 16 agosto 2013

    relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per un nuovo impiego di un preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda concerne l’autorizzazione di un nuovo impiego di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) come additivo nei mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    L’impiego di tale preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2), per galline ovaiole, anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso e struzzi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione (3) e per i suinetti svezzati e i suidi svezzati diversi da Sus scrofa domesticus dal regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione (4).

    (5)

    Nel parere del 13 marzo 2013 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui si presume che il preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) sia sicuro, alle condizioni di impiego proposte, per la salute umana e animale e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può migliorare il rendimento zootecnico dei tacchini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa ai tacchini allevati per la riproduzione. L’Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    La valutazione del preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si autorizza pertanto l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3.

    (4)  GU L 91 del 3.4.2013, pag. 5.

    (5)  EFSA Journal 2013; 11(4):3176.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

    4b1823

    Kemin Europa N.V.

    Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) con un tenore minimo di 1 × 1010 CFU/g di additivo

    Forma solida

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Spore vitali di Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

     

    Metodo di analisi  (1)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.

    Identificazione: metodo di elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

    Tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione

    1 × 108

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    È consentito l’impiego nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, cloridrato di robenidina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio o monensin sodico, a condizione che tale coccidiostatico sia autorizzato per la specie in questione.

    6 settembre 2023


    (1)  Ulteriori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell’Unione europea: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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