This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0786
Commission Regulation (EU) No 786/2013 of 16 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the permitted limits of yessotoxins in live bivalve molluscs Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 786/2013 della Commissione, del 16 agosto 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 220 del 17.8.2013, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 220/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 786/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i limiti consentiti delle yessotossine nei molluschi bivalvi vivi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano non contengano biotossine marine in quantità totali, misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente, superiori ai limiti indicati nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, dello stesso regolamento. Il punto 2, lettera d), di tale capitolo fissa il limite massimo per le yessotossine a 1 milligrammo di equivalente yessotossine per kilogrammo. |
(2) |
Nel dicembre 2008, in seguito a una richiesta della Commissione europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare relativo alle biotossine marine nei molluschi e nei crostacei — gruppo delle yessotossine (2). Secondo tale parere, in una serie di studi sulla tossicità acuta non sono stati osservati letalità né sintomi clinici di tossicità dopo la somministrazione di yessotossine per via orale. L’EFSA ha inoltre concluso che una porzione di molluschi e crostacei non deve contenere più di 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg. Questo livello è superiore al limite attuale fissato all’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(3) |
La 32a riunione del Comitato CODEX per i pesci ed i prodotti della pesca (1-5 ottobre 2012) ha confermato l’esclusione delle yessotossine dall’elenco delle biotossine marine da esaminare a livello internazionale. |
(4) |
Alla luce del parere dell’EFSA e delle conclusioni della 32a riunione del Comitato Codex per i pesci ed i prodotti della pesca, è opportuno aumentare il limite attuale per le yessotossine a 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) |
yessotossine: 3,75 mg di equivalente yessotossine/kg;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) The EFSA Journal (2009), 907, 1-62.