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Document 32013R0688

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 688/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013 , relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1 °luglio 2013 al 30 giugno 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

    GU L 196 del 19.7.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/688/oj

    19.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 196/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 luglio 2013

    relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (3), ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

    (2)

    Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 29,736422 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2013

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3.


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