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Document 32013R0685

Regolamento (UE) n. 685/2013 del Consiglio, del 15 luglio 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

GU L 196 del 19.7.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/685/oj

19.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/1


REGOLAMENTO (UE) N. 685/2013 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 10 su Cipro (1) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (2) stabilisce norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004 prevede un elenco dei punti di attraversamento autorizzati tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Nel corso degli anni il numero dei punti di attraversamento è andato aumentando, dando luogo ad un numero crescente di attraversamenti.

(3)

Per facilitare la vita dei cittadini che vivono nelle zone più isolate di Cipro, è necessario disciplinare la circolazione delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone tramite i punti di attraversamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 866/2004, dopo aver attraversato le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

(4)

Per garantire che le merci trasportate siano merci dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), che le merci reintrodotte nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo provengano da tali zone e che sia mantenuto un livello elevato di protezione della salute umana e animale, dal momento che le autorità competenti della Repubblica di Cipro sono responsabili dei controlli presso i punti di attraversamento, è necessario disciplinare le modalità di esecuzione di tali controlli, i documenti da presentare e il lasso di tempo consentito tra il momento in cui le merci escono dalle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo e il momento in cui rientrano in tali zone.

(5)

Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale, è opportuno prevedere criteri rigorosi per la circolazione delle merci di cui al presente regolamento. A tal fine, è opportuno, in particolare, vietare la circolazione di animali vivi e sottoporre la circolazione dei prodotti di origine animale a norme chiare, inclusa quella che limiti la circolazione attraverso le zone, entro un certo margine di flessibilità, al tempo necessario per coprire la distanza in questione corrispondente.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 866/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

1)

il seguente articolo è inserito:

«Articolo 5 bis

Trattamento delle merci che escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e che rientrano in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro

1.   Fatti salvi gli articoli 4, 4 bis e 6, le merci dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, punto 18, del regolamento (CE) n. 450/2008, possono uscire dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrare in tali zone dopo aver attraversato le zone della Repubblica di Cipro non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, alle seguenti condizioni:

a)

chiunque trasporti tali merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la documentazione adeguata attestante che le merci sono merci dell’Unione. Tale documentazione comprende una fattura, un documento di trasporto o un documento equivalente. Se tale documentazione non può essere presentata perché le merci sono prodotte dalla persona che le trasporta, una dichiarazione attestante che le merci sono merci dell’Unione è presentata alle autorità competenti della Repubblica di Cipro;

b)

tranne i casi in cui le merci siano destinate ad uso personale, la documentazione che le accompagna contiene come minimo il nome e l’indirizzo completi dello speditore, o del dichiarante se lo speditore e il dichiarante non sono la stessa persona, la quantità e la natura, i marchi e i numeri dei colli, la descrizione delle merci, la massa lorda in chilogrammi e, se applicabile, i numeri dei container;

c)

chiunque trasporti tali merci indica il punto di attraversamento che intende utilizzare per fare uscire le merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e informa le autorità competenti della Repubblica di Cipro di tale indicazione presso il punto di attraversamento di uscita dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

d)

se le autorità competenti della Repubblica di Cipro lo ritengono necessario, il carico trasportato o il mezzo di trasporto sono sigillati presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro;

e)

quando le merci sono reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, chiunque trasporti tali merci presenta alle autorità competenti della Repubblica di Cipro, presso il punto di attraversamento di reintroduzione delle merci nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro, la stessa documentazione utilizzata presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone soggette al controllo effettivo della Repubblica di Cipro;

f)

le merci escono dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrano in tali zone presso i punti di attraversamento elencati all’allegato I entro un lasso di tempo ragionevole che le autorità competenti della Repubblica di Cipro stabiliscono tenendo conto del tempo di trasporto totale plausibile, considerata la distanza totale del trasporto;

g)

le autorità competenti della Repubblica di Cipro controllano la documentazione e, eventualmente, le merci e i relativi sigilli, per verificare se le merci reintrodotte nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro corrispondono alla documentazione utilizzata presso il punto di attraversamento di uscita delle merci dalle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e se le condizioni di cui alla lettera f) sono state soddisfatte;

h)

se le condizioni di cui alle lettere da a) a g) non risultano soddisfatte, le merci non sono riammesse nelle zone sotto il controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro salvo non sia stata effettuata una valutazione dei rischi in questione e, sulla base di tale valutazione, non siano state adottate misure efficaci, proporzionate e mirate. Le merci sono confiscate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

2.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 9, è vietata la reintroduzione di animali vivi soggetti a requisiti veterinari dell’Unione.

3.   Le spedizioni di prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione possono uscire dalle zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e rientrare in tali zone dopo aver attraversato le zone non soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro.

Le autorità competenti della Repubblica di Cipro garantiscono che la reintroduzione delle spedizioni di prodotti di origine animale non sia ammessa nelle zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro se il tempo complessivo di trasporto è nettamente superiore al tempo complessivo di trasporto plausibile, considerata la distanza di trasporto totale, a meno che l’autorità veterinaria competente non abbia effettuato una valutazione dei rischi per la salute pubblica e animale e, sulla base di tale valutazione, non abbia adottato misure efficaci, proporzionate e mirate.

La Repubblica di Cipro informa regolarmente e ove necessario la Commissione circa l’inosservanza del presente paragrafo e le misure adottate per porvi rimedio.

4.   Le merci di cui ai paragrafi da 1 a 3 non sono soggette ad ulteriori formalità doganali.

Le competenti autorità doganali della Repubblica di Cipro possono tuttavia effettuare analisi dei rischi e controlli doganali di sicurezza effettivi conformemente alle disposizioni di legge applicabili, sulla base della documentazione relativa alle merci trasportate.

I punti di attraversamento elencati all’allegato I sono disposti di tutte le attrezzature, del personale e di ogni altro mezzo necessario per dare attuazione alle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.»;

2)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione controlla l’applicazione degli articoli 4 e 5 bis del presente regolamento e le modalità degli scambi tra le zone soggette al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro e le zone non soggette a tale controllo, compreso il volume e il valore degli scambi ed i prodotti scambiati. A tal fine, la Repubblica di Cipro raccoglie i dati e li comunica mensilmente alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

(2)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128.

(3)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.


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