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Document 32013R0671
Commission Implementing Regulation (EU) No 671/2013 of 9 July 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 671/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 671/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 193 del 16.7.2013, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 193/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 671/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Un articolo di tessuto piatto che misura circa 26 cm × 32 cm, composto da vari materiali tessili, avente forma di uccello. La parte principale dell’articolo è costituita da un singolo strato di tessuto felpato bouclé con un’ala di tessuto a forma di corona cucita su un lato. Sull’altro lato il tessuto felpato è bordato con un nastro di materiale tessile cucito. Una pezza di forma triangolare è cucita sul tessuto felpato bouclé e rappresenta il becco. Gli occhi sono stampati su linguette di tessuto bouclé e due pezzi di tessuto tagliati in forma di piedi sono cuciti sul tessuto felpato. Un pezzo di tessuto tagliato in forma decorativa rappresenta la coda. Numerose linguette, asole e nastri di tessuto numerati e di vari colori sono attaccati al bordo superiore del tessuto felpato. |
6307 90 10 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7f) e 8a) della sezione XI, dalla nota di sottovoce 2 A) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10. L’articolo non è destinato essenzialmente a divertire neonati o bambini, in quanto né la forma dell’articolo, né la numerazione né le etichette sono riconoscibili come tali dai bambini, ma serve piuttosto a rassicurarli. Pertanto, l’articolo non può essere classificato come «altri giocattoli» di cui alla voce 9503 [cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 9503, lettera D), primo paragrafo]. L’articolo deve pertanto essere classificato al codice NC 6307 90 10, in quanto «altro manufatto confezionato a maglia». |
(Cfr. illustrazioni n. 665 A e n. 665 B) (1) |
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665 A |
665 B |
(1) Le fotografie sono fornite a titolo puramente informativo.