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Document 32013R0670

Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 193 del 16.7.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2019; abrogato da 32019R1391

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/670/oj

16.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell’Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all’importazione nell’Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo fabbricato con vari lembi di stoffa a tessitura fitta (tela), cuciti insieme per ottenere una «forma» tridimensionale, dalle dimensioni di circa 2,70 × 2,70 × 1,60 m, con una balza decorativa su tutti i lati, munito di un orlo da bordatura cucito lungo il bordo. La parte interna di ogni angolo è munita di una piccola tasca per tenere in posizione l’articolo su un telaio. Esso è anche munito di lacci di stoffa lungo le cuciture per fissarlo a un telaio.

L’articolo è presentato senza telaio, bastoni o accessori.

6306 90 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 2 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00.

La voce 6306 comprende una serie di articoli di materia tessile, per lo più fabbricati in tela resistente, a tessitura fitta (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6306, paragrafo 1).

A causa delle sue caratteristiche oggettive (progettazione tridimensionale, materia prima utilizzata, dimensioni, finitura), l’articolo è destinato a fungere da padiglione per esterno.

L’articolo non è provvisto di telaio, né di bastoni o accessori, tuttavia ha il carattere essenziale di un padiglione per esterno (ad esempio, ha una copertura di tela che ripara dalle intemperie) ai sensi della regola generale 2, lettera a).

La classificazione come tenda nella sottovoce 6306 22 00 o 6306 29 00 è esclusa, poiché non ha lati o pareti, che permettano la delimitazione di uno spazio chiuso (cfr. anche le note esplicative del SA della voce 6306, paragrafo 4).

L’articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altri articoli da campeggio».


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