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Document 32013R0610
Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council
Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 182 del 29.6.2013, p. 1–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica dell’Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata per garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, dovrebbero essere istituite norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo delle frontiere esterne, tenuto conto delle pressioni specifiche e sproporzionate cui sono sottoposti alcuni Stati membri alle rispettive frontiere esterne. Le norme dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà tra Stati membri. |
(2) |
La libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen è stata uno dei maggiori successi dell'integrazione europea. La libertà di circolazione è un diritto fondamentale, le cui condizioni di esercizio sono definite nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2). |
(3) |
L'abolizione dei controlli alle frontiere interne presuppone una piena fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto concerne le rispettive capacità di dare attuazione completa alle misure di accompagnamento che consentono di abolire detti controlli. |
(4) |
Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3). |
(5) |
Dopo vari anni di applicazione pratica è emersa la necessità di apportare alcune modifiche in base all'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006, ai risultati delle valutazioni Schengen, alle relazioni e alle richieste degli Stati membri e agli sviluppi del diritto primario e secondario dell'Unione, nonché la necessità di chiarire e definire in modo più efficace i problemi tecnici critici. |
(6) |
La relazione della Commissione del 21 settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 562/2006, e la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull’applicazione del titolo III (Frontiere interne) del regolamento (CE) n. 562/2006, contengono suggerimenti concreti per la modifiche tecniche al regolamento (CE) n. 562/2006. |
(7) |
Atti legislativi dell'Unione adottati recentemente, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (4), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (5), rendono necessarie alcune modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006. |
(8) |
Parimenti, dovrebbero essere modificate determinate disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (6) ("convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen") per tener conto delle modifiche nel regolamento (CE) n. 562/2006 e dell'attuale situazione giuridica. |
(9) |
A seguito della causa C-241/05 Nicolae Bot contro Préfet du Val-de-Marne (7) è necessario modificare le regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2006 e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (8), il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (9), il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (10) e il regolamento (CE) n. 810/2009. |
(10) |
L'adozione del regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (11) (Frontex) ("Agenzia"), migliora la gestione integrata delle frontiere esterne e potenzia ulteriormente il ruolo dell'Agenzia, in linea con l'obiettivo dell'Unione di sviluppare una politica volta alla graduale introduzione del concetto di gestione integrata delle frontiere. |
(11) |
Al fine di allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 al TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari e la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(12) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire apportare modifiche tecniche alle attuali disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 e della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, nonché dei regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 539/2001, (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009, può essere conseguito solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(13) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (13). |
(14) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE (15). |
(15) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (17). |
(16) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. |
(17) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (18); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(18) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (19); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 562/2006
Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
è inserito l'articolo seguente: "Articolo 3 bis Diritti fondamentali In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ("convenzione di Ginevra"), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale."; |
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
|
5) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
6) |
all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili."; |
7) |
l'articolo 7 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
9) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
10) |
l'articolo 11 è così modificato:
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11) |
l'articolo 12 è così modificato:
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12) |
all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (24). |
13) |
all'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni."; |
14) |
all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 4 e 5 e agli articoli da 7 a 13."; |
15) |
all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
|
16) |
all’articolo 21, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
17) |
l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Articolo 32 Modifiche degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII."; |
18) |
l'articolo 33 è sostituito dal seguente: "Articolo 33 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da 19 luglio 2013. 3. La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; |
19) |
all'articolo 34, il paragrafo 1 è così modificato:
|
20) |
all'articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 21, lettere c) e d), le sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi."; |
21) |
gli allegati III, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 562/2006 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è così modificata:
1) |
all'articolo 18, paragrafo 1, i termini "tre mesi" sono sostituiti dai termini "90 giorni"; |
2) |
l'articolo 20 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 21 è così modificato:
|
4) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Articolo 22 Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti possono essere tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano. Tali stranieri dichiarano la loro presenza o all'ingresso o entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, a discrezione della Parte contraente nel cui territorio entrano."; |
5) |
l'articolo 136 è soppresso. |
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1683/95
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (25).
Articolo 4
Modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni."; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 Ai fini del presente regolamento, per "visto" s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (26). |
Articolo 5
Modifica del regolamento (CE) n. 767/2008
All'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 767/2008, il punto iv) è sostituito dal seguente:
"iv) |
ha già soggiornato per 90 giorni, nell’arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;". |
Articolo 6
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009
Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
1) |
l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni."; |
2) |
all'articolo 2, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:
|
5) |
gli allegati VI, VII e XI del regolamento (CE) n. 810/2009 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2013.
L'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), punto i), l'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), gli articoli 3, 4, 5 e 6, l'allegato I, punto 3, e l'allegato II si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER
(1) Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(3) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(4) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
(5) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(6) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(7) Racc. 2006, pag. I-9627.
(8) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(9) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(10) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(11) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 1.
(12) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(13) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(14) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(15) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
(16) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(17) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.
(18) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.
(19) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(20) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
(21) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.";
(22) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.";
(23) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.";
(24) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.";
(25) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.".
(26) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.".
ALLEGATO I
Gli allegati del regolamento (CE) n. 562/2006 sono così modificati:
1) |
l'allegato III è così modificato:
|
2) |
all'allegato IV, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
3) |
all'allegato V, parte B, del Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, la lettera F) è sostituita dalla seguente:
|
4) |
l'allegato VI è così modificato:
|
5) |
l'allegato VII è così modificato:
|
6) |
all'allegato VIII, il modello uniforme è così modificato:
|
ALLEGATO II
Gli allegati del regolamento (CE) n. 810/2009 sono così modificati:
1) |
all'allegato VI, nel "Modulo uniforme per la notificazione e la motivazione del rifiuto, dell'annullamento o della revoca di un visto", il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all'allegato VII, punto 4, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Quando un visto è valido per più di sei mesi, la durata dei soggiorni è di 90 giorni su un periodo di 180 giorni."; |
3) |
all'allegato XI, l'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. È rilasciato un visto di tipo uniforme, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 90 giorni per il periodo dei Giochi olimpici e/o paraolimpici.". |