EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0596

Regolamento (UE) n. 596/2013 del Consiglio, del 24 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 172 del 25.6.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/596/oj

25.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


REGOLAMENTO (UE) N. 596/2013 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2002/402/PESC dispone determinate misure restrittive conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1267 (1999) e 1333 (2000), regolarmente aggiornate dal comitato per le sanzioni istituito dalle UNSCR 1267 (1999) e 1989 (2011). La decisione 2011/487/PESC (2), adottata a norma del capitolo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea, ha modificato il campo di applicazione della posizione comune 2002/402/PESC. Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 881/2002 (3), che dispone il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone, entità, organismi o gruppi associati alla rete Al-Qaeda.

(2)

Il 21 febbraio 2013 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("comitato per le sanzioni") ha deciso, in linea con il paragrafo 32 dell'UNSCR 2083 (2012), di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, entità, organismi o gruppi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il comitato per le sanzioni ha tuttavia deciso che, prima che siano sbloccati i beni congelati a seguito dell'inserimento di tale persona nell'elenco, gli Stati membri devono presentare al comitato stesso una richiesta di sblocco dei capitali o delle risorse economiche in questione e fornire garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo figurante nell'elenco né saranno altrimenti utilizzati per scopi terroristici, in linea con l'UNSCR 1373 (2001).

(3)

Per garantire l'effettiva attuazione della decisione del comitato per le sanzioni occorre mantenere talune restrizioni sui capitali e le risorse economiche di tale persona e disporre un'ulteriore deroga alle misure di congelamento a norma del paragrafo 32 dell'UNSCR 2083 (2012).

(4)

Questa misura rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un'azione normativa a livello dell'Unione è pertanto necessaria per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 dopo il riferimento all'allegato I sono aggiunti i seguenti termini:

"e dell'allegato I bis"

b)

È inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.   L'allegato I bis è composto da una persona fisica precedentemente designata dal Consiglio di sicurezza e precedentemente inclusa nell'allegato I, in relazione alla quale il Consiglio di sicurezza ha deciso che devono essere applicate condizioni specifiche quando si sbloccano capitali o risorse economiche che sono state congelate a motivo della designazione della persona di cui all'allegato I.»

2)

All'articolo 2 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1.   L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

a)

una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione:

i)

sono necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

ii)

sono destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

iii)

sono destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei capitali o delle risorse economiche congelati;

iv)

sono necessari per coprire spese straordinarie o

v)

sono congelati a motivo dell'inclusione, nell'allegato I, di una persona fisica di cui all'allegato I bis; e

b)

la decisione di cui alla lettera a) è stata notificata al comitato per le sanzioni, e

i)

per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica;

ii)

per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni o

iii)

per le decisioni a norma della lettera a), punto v), l'autorità competente dello Stato membro interessato, elencata nell'allegato II, ha fornito al comitato per le sanzioni garanzie del fatto che i capitali o le risorse economiche non saranno trasferiti, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o giuridica, a un'entità, a un organismo o a un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I, né saranno altrimenti utilizzati per scopi terroristici, in linea con l'UNSCR 1373 (2001), e nessun membro del comitato per le sanzioni abbia sollevato obiezioni in merito alle decisioni stesse entro 30 giorni dalla notifica.»

3)

All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dopo il riferimento all'allegato I sono aggiunti i seguenti termini:

"e l'allegato I bis"

4)

All'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, le parole "l'allegato I contiene" sono sostituite dalle seguenti:

"l'allegato I e l'allegato Ibis contengono"

5)

L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

6)

Un nuovo allegato è inserito conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

(2)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 73.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco "Persone fisiche" è soppressa:

"Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Titolo: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, il regime dei talibani gli ha conferito la cittadinanza afghana. Altre informazioni: confermato il decesso in Pakistan nel maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.”


ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

Persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 bis

Usama Muhammed Awad Bin Laden (alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa). Titolo: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, il regime dei talibani gli ha conferito la cittadinanza afghana. Altre informazioni: confermato il decesso in Pakistan nel maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»


Top