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Document 32013R0555

Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 164 del 18.6.2013, pp. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/555/oj

18.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/11


REGOLAMENTO (UE) N. 555/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, secondo comma e l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera in forza di detta direttiva (2), stabilisce le modalità di applicazione delle regole sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

(2)

Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, tenuto conto della situazione geografica di quest’ultima e della necessità di conservare l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione europea.

(3)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Considerando che gli accordi sul transito nell’Unione di partite dei sottoprodotti di origine animale in questione destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina possono funzionare efficacemente solo mediante l’accesso ai posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre includerli nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena saranno soddisfatte le condizioni tecniche richieste per la loro approvazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi

1.   È autorizzato il transito su strada nell’Unione, direttamente tra i posti d’ispezione frontalieri di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:

a)

la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO PAESI TERZI” apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

l’ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata.

2.   Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di deposito, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.   L’autorità competente esegue controlli periodici per verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore del medesimo.

Esso si applica dalla data di applicazione delle modifiche alla decisione 2009/821/CE che inseriscono nell’allegato I della stessa le voci di Nova Sela e Ploče.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)   GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)   GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


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