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Document 32013R0555
Commission Regulation (EU) No 555/2013 of 14 June 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the transit of certain animal by-products from Bosnia and Herzegovina Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 164 del 18.6.2013, pp. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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18.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/11 |
REGOLAMENTO (UE) N. 555/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguardo il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3, secondo comma e l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera in forza di detta direttiva (2), stabilisce le modalità di applicazione delle regole sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. |
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(2) |
Occorre stabilire condizioni specifiche per il transito nell’Unione di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, tenuto conto della situazione geografica di quest’ultima e della necessità di conservare l’accesso al porto croato di Ploče dopo l’adesione della Croazia all’Unione europea. |
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(3) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (3) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES. Considerando che gli accordi sul transito nell’Unione di partite dei sottoprodotti di origine animale in questione destinati a paesi terzi e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina possono funzionare efficacemente solo mediante l’accesso ai posti d’ispezione frontalieri croati di Nova Sela e Ploče, occorre includerli nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE non appena saranno soddisfatte le condizioni tecniche richieste per la loro approvazione. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) n. 142/2011 è inserito il seguente articolo 29 bis:
«Articolo 29 bis
Prescrizioni specifiche relative al transito in Croazia di sottoprodotti di origine animale provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi
1. È autorizzato il transito su strada nell’Unione, direttamente tra i posti d’ispezione frontalieri di Nova Sela e Ploče, di partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi, alle seguenti condizioni:
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a) |
la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata; |
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b) |
ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO PAESI TERZI” apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata; |
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c) |
i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti; |
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d) |
l’ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di ingresso di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata. |
2. Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di deposito, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
3. L’autorità competente esegue controlli periodici per verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore del medesimo.
Esso si applica dalla data di applicazione delle modifiche alla decisione 2009/821/CE che inseriscono nell’allegato I della stessa le voci di Nova Sela e Ploče.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.