Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0530

Regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 159 del 11.6.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/530/oj

11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 530/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (2), prevede preferenze tariffarie applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2014. A norma del suddetto regolamento, per beneficiare delle preferenze tariffarie i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

(2)

Le norme di origine, sulla base delle quali è attuato il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione («il sistema»), sono state adeguate nel 2010 e sono stabilite negli articoli da 66 a 97 quatervicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 978/2012 riguardano fra l’altro l’elenco dei paesi cui si applica il sistema e hanno pertanto ripercussioni su alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, in particolare quelle relative al cumulo regionale. Occorre pertanto che il regolamento (CEE) n. 2454/93 tenga conto di tali modifiche.

(3)

Si deve quindi disporre che il cumulo regionale si applichi tra i paesi appartenenti allo stesso gruppo regionale solo se tali paesi sono beneficiari del sistema al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione.

(4)

Si deve inoltre prevedere che i paesi che cessano di essere beneficiari del sistema continuino a essere assoggettati ad alcuni obblighi, in particolare per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di cambiamento di status allo scopo di consentire il controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti esportati da tali paesi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

l’articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di “prodotti originari” nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa a essa correlati ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall’Unione ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (di seguito “il sistema”).

2)

l’articolo 67 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“paese beneficiario”, un paese o territorio quale definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012;»

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui è fatto riferimento a un “paese beneficiario” il termine comprende anche, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese o territorio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).»;

3)

all’articolo 70, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco dei paesi beneficiari e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni stabilite negli articoli 68 e 69. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo paese beneficiario e ogniqualvolta tali condizioni non siano più adempiute da un paese beneficiario.

2.   I prodotti originari, ai sensi della presente sezione, di un paese beneficiario, fruiscono del sistema all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione solo se sono stati esportati da un paese beneficiario alla data specificata nell’elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.»;

4)

l’articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

1.   L’inosservanza, da parte delle autorità competenti di un determinato paese beneficiario, degli obblighi a essi incombenti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, dell’articolo 69, paragrafo 2, degli articoli 91, 92 e 93 o dell’articolo 97 octies, o l’inosservanza sistematica degli obblighi a essi incombenti ai sensi dell’articolo 97 nonies, paragrafo 2, comporta, in conformità all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 978/2012, la revoca temporanea delle preferenze accordate a tale paese nell’ambito del sistema.

2.   Ai fini della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’articolo 70, paragrafo 1, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 68, all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 97 octies, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 97 octies, paragrafo 3, e all’articolo 97 decies, paragrafo 1, lettera b), per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.»;

5)

all’articolo 75, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 86, paragrafo 2, lettere a), c) e d).»;

6)

l’articolo 86 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a)

gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b)

gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c)

gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d)

gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2.   Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono:

i)

paesi beneficiari a condizione che il sistema degli esportatori registrati non sia ancora stato applicato in tali paesi;

ii)

paesi beneficiari compresi nell’elenco di cui all’articolo 70, paragrafo 1, qualora il sistema degli esportatori registrati sia stato applicato in tali paesi;

b)

ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella presente sezione;

c)

i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i)

a osservare o a far osservare la presente sezione e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d)

gli impegni di cui alla lettera c) sono comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 13 bis, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale a fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.»;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all’articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell’allegato 16.»;

c)

nel paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e»;

7)

all’articolo 88, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alle esportazioni da un determinato paese beneficiario a un altro per il cumulo regionale ai sensi dell’articolo 86, paragrafi 1 e 5, fatto salvo l’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), secondo comma.»;

8)

l’articolo 97 duodecies è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le merci originarie di un paese o territorio ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema sempre che siano esportate dal paese o territorio stesso a decorrere dalla data indicata all’articolo 97 vicies.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   «Ai fini delle sottosezioni 2 e 3 della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’articolo 97 vicies, paragrafo 2, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, all’articolo 97 terdecies, paragrafo 5, all’articolo 97 unvicies, paragrafi 3, 4, 6 e 7, e all’articolo 97 duovicies, paragrafo 1, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.

7.   Gli obblighi di cui al paragrafo 6 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.»;

9)

all’articolo 97 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.»;

10)

all’articolo 97 vicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell’articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.»;

11)

l’allegato 13 bis è modificato come segue:

a)

la nota introduttiva 1.1 è sostituita dalla seguente:

«1.1.

Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L’elenco dei prodotti soggetti all’SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell’SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).»;

b)

la nota introduttiva 2.5 è sostituita dalla seguente:

«2.5.

Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 (“paesi beneficiari meno sviluppati”), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall’Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»;

12)

il titolo della terza colonna dell’allegato 13 ter è sostituito dal seguente: «Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.»;


Top