This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0530
Commission Implementing Regulation (EU) No 530/2013 of 10 June 2013 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
GU L 159 del 11.6.2013, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
11.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 530/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2013
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (2), prevede preferenze tariffarie applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2014. A norma del suddetto regolamento, per beneficiare delle preferenze tariffarie i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario. |
(2) |
Le norme di origine, sulla base delle quali è attuato il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione («il sistema»), sono state adeguate nel 2010 e sono stabilite negli articoli da 66 a 97 quatervicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 978/2012 riguardano fra l’altro l’elenco dei paesi cui si applica il sistema e hanno pertanto ripercussioni su alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, in particolare quelle relative al cumulo regionale. Occorre pertanto che il regolamento (CEE) n. 2454/93 tenga conto di tali modifiche. |
(3) |
Si deve quindi disporre che il cumulo regionale si applichi tra i paesi appartenenti allo stesso gruppo regionale solo se tali paesi sono beneficiari del sistema al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione. |
(4) |
Si deve inoltre prevedere che i paesi che cessano di essere beneficiari del sistema continuino a essere assoggettati ad alcuni obblighi, in particolare per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di cambiamento di status allo scopo di consentire il controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti esportati da tali paesi. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1) |
l’articolo 66 è sostituito dal seguente: «Articolo 66 La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di “prodotti originari” nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa a essa correlati ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall’Unione ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (di seguito “il sistema”). |
2) |
l’articolo 67 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 70, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco dei paesi beneficiari e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni stabilite negli articoli 68 e 69. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo paese beneficiario e ogniqualvolta tali condizioni non siano più adempiute da un paese beneficiario. 2. I prodotti originari, ai sensi della presente sezione, di un paese beneficiario, fruiscono del sistema all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione solo se sono stati esportati da un paese beneficiario alla data specificata nell’elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.»; |
4) |
l’articolo 71 è sostituito dal seguente: «Articolo 71 1. L’inosservanza, da parte delle autorità competenti di un determinato paese beneficiario, degli obblighi a essi incombenti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, dell’articolo 69, paragrafo 2, degli articoli 91, 92 e 93 o dell’articolo 97 octies, o l’inosservanza sistematica degli obblighi a essi incombenti ai sensi dell’articolo 97 nonies, paragrafo 2, comporta, in conformità all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 978/2012, la revoca temporanea delle preferenze accordate a tale paese nell’ambito del sistema. 2. Ai fini della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’articolo 70, paragrafo 1, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 68, all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 97 octies, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 97 octies, paragrafo 3, e all’articolo 97 decies, paragrafo 1, lettera b), per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.»; |
5) |
all’articolo 75, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b). Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 86, paragrafo 2, lettere a), c) e d).»; |
6) |
l’articolo 86 è così modificato:
|
7) |
all’articolo 88, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
8) |
l’articolo 97 duodecies è così modificato:
|
9) |
all’articolo 97 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.»; |
10) |
all’articolo 97 vicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell’articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.»; |
11) |
l’allegato 13 bis è modificato come segue:
|
12) |
il titolo della terza colonna dell’allegato 13 ter è sostituito dal seguente: «Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.»;