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Document 32013R0521

    Regolamento (UE) n. 521/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    GU L 156 del 8.6.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/521/oj

    8.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 521/2013 DEL CONSIGLIO

    del 6 giugno 2013

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/788/PESC. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2078 (2012) del 28 novembre 2012 ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).

    (3)

    Il 20 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/811/PESC (3), che modifica la decisione 2010/788/PESC in conformità dell'UNSCR) 2078 (2012).

    (4)

    Occorre inoltre modificare il regolamento (CE) n. 1183/2005 al fine di definire la procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento. La detta procedura dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni da parte delle persone, dei gruppi, delle imprese o delle entità designati, o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, il gruppo, l’impresa o l’entità interessati.

    (5)

    Il potere di modificare l’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1183/2005 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione nella Repubblica Democratica del Congo costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2010/788/PESC.

    (6)

    Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (7)

    Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1183/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

    (1)

    è inserito il seguente articolo:

    "Articolo 2 bis

    1.   L'allegato I comprende le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come:

    a)

    persone o entità che violano l'embargo sulle armi e le misure connesse di cui all'articolo 1 della decisione 2010/788/ PESC e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica Democratica del Congo (4);

    b)

    capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo (RDC) che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi;

    c)

    capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

    d)

    capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile;

    e)

    persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati;

    f)

    persone o entità che ostruiscono l'accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC;

    g)

    persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso;

    h)

    persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o di un'entità posseduta o controllata da una persona designata;

    i)

    persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO).

    2.   L’allegato I contiene i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi, quali forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.:

    3.   L’allegato I riporta anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, quali forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per quanto concerne le persone giuridiche, i gruppi, le imprese e le entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

    (2)

    L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 9

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni designano nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, il Consiglio aggiunge tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco dell’allegato I.

    2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’impresa o all’entità in questione la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l'organismo.

    4.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo oppure di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, il Consiglio modifica opportunamente l’allegato I.

    5.   La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. SHATTER


    (1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

    (2)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

    (3)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 50.

    (4)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1."


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