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Document 32013R0497

    Regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 143 del 30.5.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/497/oj

    30.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 143/20


    REGOLAMENTO (UE) N. 497/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 29 maggio 2013

    che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

    visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (2)

    Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

    (3)

    Nell’aggiornare tali specifiche occorre tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche relative agli additivi alimentari definite nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene errori nelle specifiche relative al sodio bisolfito (E 222), al lattato di sodio (E 325) e ai fosfatidi di ammonio (E 442). Occorre rettificare tali errori.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (4) sopprime gli additivi alimentari silicato di calcio e alluminio (E 556) e silicato d’alluminio (caolino) (E 559) dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 a decorrere dal 1o febbraio 2014. Di conseguenza devono essere soppresse anche le specifiche relative a tali additivi alimentari.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene due errori relativi ai numeri Einecs (5) attribuiti al guanilato bisodico (E 627) e al guanilato dipotassico (E 628). Occorre rettificare tali errori.

    (7)

    Occorre pertanto modificare e rettificare in conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

    (4)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.

    (5)  European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale — Einecs).


    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato e rettificato:

    1)

    la voce «E 222 sodio bisolfito» è così modificata:

    a)

    l’intestazione è sostituita dalla seguente:

    «E 222 IDROGENO SOLFITO DI SODIO»

    b)

    la specifica relativa alla purezza del ferro è sostituita dalla seguente:

    «Ferro

    Non più di 10 mg/kg sul tenore di SO2»

    2)

    alla voce «E325 lattato di sodio», la specifica relativa al test per l’identificazione del potassio è sostituita dalla seguente:

    «Test del sodio

    Positivo»

    3)

    alla voce «E 442 fosfatidi di ammonio», le specifiche relative alla descrizione sono sostituite dalla seguente:

    «Descrizione

    Da semisolido untuoso a liquido oleoso»

    4)

    alla voce «E 556 calcium aluminium silicate», l’intestazione è sostituita dalla seguente:

    «E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO  (1)

    5)

    alla voce «E 559 silicato di alluminio (caolino)», l’intestazione è sostituita dalla seguente:

    «E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO)  (2)

    6)

    alla voce «E 627 guanilato bisodico», il numero Einecs nella definizione è sostituito dal seguente:

    «Einecs

    226-914-1»

    7)

    alla voce «E 628 guanilato dipotassico», il numero Einecs nella definizione è sostituito dal seguente:

    «Einecs

    221-849-5»


    (1)  Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»

    (2)  Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»


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