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Document 32013R0497
Commission Regulation (EU) No 497/2013 of 29 May 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 497/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 143 del 30.5.2013, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/20 |
REGOLAMENTO (UE) N. 497/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2013
che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(2) |
Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(3) |
Nell’aggiornare tali specifiche occorre tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche relative agli additivi alimentari definite nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene errori nelle specifiche relative al sodio bisolfito (E 222), al lattato di sodio (E 325) e ai fosfatidi di ammonio (E 442). Occorre rettificare tali errori. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (4) sopprime gli additivi alimentari silicato di calcio e alluminio (E 556) e silicato d’alluminio (caolino) (E 559) dall’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 a decorrere dal 1o febbraio 2014. Di conseguenza devono essere soppresse anche le specifiche relative a tali additivi alimentari. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene due errori relativi ai numeri Einecs (5) attribuiti al guanilato bisodico (E 627) e al guanilato dipotassico (E 628). Occorre rettificare tali errori. |
(7) |
Occorre pertanto modificare e rettificare in conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.
(5) European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale — Einecs).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato e rettificato:
1) |
la voce «E 222 sodio bisolfito» è così modificata:
|
2) |
alla voce «E325 lattato di sodio», la specifica relativa al test per l’identificazione del potassio è sostituita dalla seguente:
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3) |
alla voce «E 442 fosfatidi di ammonio», le specifiche relative alla descrizione sono sostituite dalla seguente:
|
4) |
alla voce «E 556 calcium aluminium silicate», l’intestazione è sostituita dalla seguente: «E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO (1) |
5) |
alla voce «E 559 silicato di alluminio (caolino)», l’intestazione è sostituita dalla seguente: «E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO) (2) |
6) |
alla voce «E 627 guanilato bisodico», il numero Einecs nella definizione è sostituito dal seguente:
|
7) |
alla voce «E 628 guanilato dipotassico», il numero Einecs nella definizione è sostituito dal seguente:
|
(1) Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»
(2) Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»