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Document 32013R0495
Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 of 29 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 996/2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 143 del 30.5.2013, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 495/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica, degli animali e dell’ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
(2) |
Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). Tale regolamento è stato in seguito sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5). |
(3) |
L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 prevede una revisione delle disposizioni quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività nei mangimi e negli alimenti del terzo periodo vegetativo in seguito all’incidente, ossia entro il 31 marzo 2014. Tuttavia, in conformità di tale articolo, le disposizioni concernenti i prodotti raccolti prevalentemente nella seconda metà del secondo periodo vegetativo, per i quali i dati del secondo periodo vegetativo non sono quindi ancora disponibili, vanno riesaminate entro il 31 marzo 2013. |
(4) |
Le misure sono state riesaminate tenendo conto dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti e nei mangimi forniti dalle autorità giapponesi per il periodo settembre 2012-gennaio 2013. |
(5) |
Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba e Kanagawa, il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 dispone il campionamento e l’analisi, prima dell’esportazione nell’Unione, di funghi, tè, prodotti della pesca, talune piante selvatiche commestibili, taluni ortofrutticoli, riso e semi di soia e tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Dopo la valutazione dettagliata dei dati forniti, pere, taro, yacón, pomacee, papaia e pettinidi vanno cancellati dall’elenco dei prodotti per i quali sono richiesti il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione, mentre è opportuno includere in tale elenco grano saraceno, radice di loto e fecola di maranta. Dato che l’importazione di carni bovine fresche dal Giappone è stata recentemente autorizzata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o di loro regioni dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche (6), è necessario aggiungere le carni bovine fresche all’elenco dei prodotti per i quali sono prescritti il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione. |
(6) |
In seguito al rilevamento di non conformità, è opportuno aggiungere la prescrizione di effettuare il campionamento e l’analisi prima dell’esportazione di funghi dal territorio delle prefetture di Nagano, Niigata e Aomori. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:
|
2) |
l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Misure transitorie 1. In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, qualora:
2. In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’articolo 1 possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, qualora:
3. In deroga all’articolo 3, per grano saraceno, radici di loto e fecola di maranta originari di o provenienti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate e funghi originari di o provenienti da Nagano, Niigata o Aomori, l’obbligo di campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione non si applica qualora tali prodotti abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013. |
3) |
l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.
(3) GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.
(4) GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.
(5) GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31.
(6) GU L 65 dell’8.3.2013, pag. 13.
(7) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»;
(8) GU L 143 del 30.5.2013, pag. 3.»;
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Mangimi ed alimenti per i quali sono prescritti il campionamento e l’analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell’esportazione nell’Unione
a) |
prodotti originari della prefettura di Fukushima:
|
b) |
prodotti originari della prefettura di Shizuoka:
|
c) |
prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori:
|
d) |
prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa o Iwate:
|
e) |
prodotti composti contenenti più del 50 % dei prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente allegato.» |