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Document 32013R0480

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell’analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 139 del 25.5.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R0400

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/480/oj

    25.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 139/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 480/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell’analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 28 e 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (2) ha stabilito, tra l’altro, che l’analisi di alcuni antiparassitari, in particolare di quelli aggiunti recentemente al programma da detto regolamento di esecuzione o quelli per i quali la definizione del residuo è molto difficile, debba essere facoltativa nel 2013, in modo da consentire ai laboratori ufficiali di convalidare i metodi richiesti per l’analisi degli antiparassitari in questione. Dato che i laboratori ufficiali hanno ancora bisogno di tempo per la convalida dei metodi richiesti per l’analisi di tali antiparassitari, è necessario che queste analisi possano continuare a essere effettuate su base volontaria nel 2014.

    (2)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012, la nota (g) è sostituita dalla nota seguente:

    «(g)

    Da analizzare su base volontaria nel 2013 e 2014.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 235 dell’1.9.2012, pag. 8.


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