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Document 32013R0437
Commission Implementing Regulation (EU) No 437/2013 of 8 May 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Mexico in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain commodities may be imported into or transit through the Union Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione, dell' 8 maggio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l’importazione o il transito di merci nell’Unione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013 della Commissione, dell' 8 maggio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l’importazione o il transito di merci nell’Unione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 129 del 14.5.2013, p. 25–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
14.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 437/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Messico negli elenchi di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzati l’importazione o il transito di merci nell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti derivati e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nella UE solo se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni alle quali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti siano da considerarsi indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (highly pathogenic avian influenza — HPAI) e le condizioni di certificazione veterinaria per i prodotti destinati all’importazione nella UE. |
(3) |
Il Messico figura nella tabella di cui all’allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale s’importano nell’Unione uova e prodotti derivati esenti da organismi patogeni specifici, a condizione che siano accompagnati dal pertinente certificato quale indicato nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. |
(4) |
Nel caso di prodotti a base di uova il certificato di cui alla colonna 4 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 comprende un attestato di polizia sanitaria in cui si certifica che tali prodotti provengono da un’azienda indenne dall’HPAI. L’attestato certifica, inoltre, sia che non vi sia stato alcun focolaio di HPAI per almeno i 30 giorni precedenti ed entro un raggio di 10 km dal detto stabilimento, sia che i prodotti a base di uova siano stati trasformati mediante uno dei trattamenti che figurano nell’attestato. |
(5) |
Nel 2012 si è attestata la presenza di vari focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nello Stato di Jalisco in Messico, in una zona ad alta densità di aziende avicole. Il Messico ha applicato una politica di eradicazione e ha effettuato vaccinazioni di emergenza contro l’influenza aviaria al fine di limitare lo sviluppo di focolai. |
(6) |
L’ultimo focolaio di HPAI di tale epidemia è stato confermato alla fine di settembre 2012 e il Messico ha dichiarato di aver eradicato i focolai nel dicembre 2012. |
(7) |
L’8 gennaio 2013 il Messico ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI del sottotipo H7N3 nel pollame sul suo territorio nello Stato di Aguascalientes. La malattia si è diffusa anche negli Stati di Jalisco e Guanajuato. |
(8) |
A seguito della conferma dei focolai di HPAI il territorio del Messico non può più essere ritenuto indenne dalla malattia. |
(9) |
Lo sviluppo ricorrente di focolai di HPAI desta preoccupazione quanto all’efficacia dei provvedimenti presi in Messico, fra cui le vaccinazioni, al fine di prevenire la diffusione dell’HPAI. |
(10) |
Si ritiene che l’importazione di prodotti a base di uova trasformati mediante uno dei trattamenti di cui al certificato pertinente citato nella colonna 4 della tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, originari di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che non sono indenni dalla HPAI costituisca un rischio trascurabile quanto alla possibile introduzione del virus nell’Unione. |
(11) |
Dati il rapido propagarsi dell’HPAI e il rischio che i focolai di tale malattia non siano rilevati in tempo dall’autorità messicana competente, l’importazione o il transito nell’Unione di prodotti a base di uova provenienti dal Messico andrebbero tuttavia vietati finché tale Stato non riesca a fornire garanzie adeguate. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 798/2008. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 va modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1 del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:
«MX - Messico |
Mx-0 |
Tutto il paese |
SPF |
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EP |
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P2 |
17 maggio 2013» |
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