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Document 32013R0365

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, del 22 aprile 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 111 del 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

    23.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 365/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 22 aprile 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2007/25/CE (2) della Commissione ha iscritto il glufosinate come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il glufosinate è stato iscritto in tale allegato, fornisse informazioni di conferma supplementari circa il rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele.

    (2)

    Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4).

    (3)

    Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, la Svezia, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione dei rischi per i mammiferi e gli artropodi non bersaglio nei frutteti di mele.

    (4)

    La Svezia ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 9 marzo 2010 essa ha presentato la sua valutazione sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

    (5)

    La Commissione ha consultato l’Autorità che ha presentato il suo parere sulla valutazione dei rischi del glufosinate in data 8 marzo 2012 (5). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 15 marzo 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al glufosinate.

    (6)

    Sulla base delle informazioni supplementari presentate dal notificante, la Commissione ha ritenuto che non fossero state fornite le informazioni di conferma richieste e che non fosse possibile escludere un elevato rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio, se non attraverso l’imposizione di ulteriori restrizioni.

    (7)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al glufosinate.

    (8)

    Si conferma che la sostanza attiva glufosinate deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l’esposizione di mammiferi e artropodi non bersaglio, è tuttavia opportuno limitare ulteriormente gli usi di tale sostanza attiva e prevedere misure specifiche di attenuazione dei rischi per la protezione di tali specie.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (10)

    Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate.

    (11)

    Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate, tale periodo ha termine al più tardi entro un anno dalla revoca dell’autorizzazione.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti glufosinate come sostanza attiva entro il 13 novembre 2013.

    Articolo 3

    Periodo di tolleranza

    Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34.

    (3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

    (5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate.»The EFSA Journal 2012; 10(3):2609. [14 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


    ALLEGATO

    La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 151, Glufosinate, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

    «PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per applicazioni in strisce o localizzate in dosaggi non superiori a 750 g di sostanza attiva/ha (superficie trattata) per applicazione e al massimo due applicazioni all’anno.

    PARTE B

    Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate, in particolare per quanto riguarda l’esposizione dell’operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glufosinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 24 novembre 2006 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    a)

    alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione;

    b)

    alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    c)

    alla protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio.

    Le condizioni di autorizzazione devono prevedere l’uso di ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate e schermi antispruzzo e stabilire l’etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi.»


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