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Document 32013R0353

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 353/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola

    GU L 109 del 19.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/353/oj

    19.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 109/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 aprile 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2010, 2011 e 2012, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, a partire dal 1o maggio 2013 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1o giugno 2013.

    (3)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XVIII

    DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livello limite

    (in tonnellate)

    78.0015

    0702 00 00

    Pomodori

    1o ottobre-31 maggio

    462 389

    78.0020

    1o giugno-30 settembre

    30 766

    78.0065

    0707 00 05

    Cetrioli

    1o maggio-31 ottobre

    13 080

    78.0075

    1o novembre-30 aprile

    15 100

    78.0085

    0709 91 00

    Carciofi

    1o novembre-30 giugno

    37 475

    78.0100

    0709 93 10

    Zucchine

    1o gennaio-31 dicembre

    85 538

    78.0110

    0805 10 20

    Arance

    1o dicembre-31 maggio

    468 160

    78.0120

    0805 20 10

    Clementine

    1o novembre-fine febbraio

    86 205

    78.0130

    0805 20 30

    0805 20 50

    0805 20 70

    0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

    1o novembre-fine febbraio

    93 949

    78.0155

    0805 50 10

    Limoni

    1o giugno-31 dicembre

    311 193

    78.0160

    1o gennaio-31 maggio

    101 513

    78.0170

    0806 10 10

    Uve da tavola

    21 luglio-20 novembre

    124 303

    78.0175

    0808 10 80

    Mele

    1o gennaio-31 agosto

    703 063

    78.0180

    1o settembre-31 dicembre

    73 884

    78.0220

    0808 30 90

    Pere

    1o gennaio-30 aprile

    225 388

    78.0235

    1o luglio-31 dicembre

    33 797

    78.0250

    0809 10 00

    Albicocche

    1o giugno-31 luglio

    4 930

    78.0265

    0809 21 00

    0809 29 00

    Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

    21 maggio-10 agosto

    33 967

    78.0270

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    11 giugno-30 settembre

    2 712

    78.0280

    0809 40 05

    Prugne

    11 giugno-30 settembre

    10 441»


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