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Document 32013R0353
Commission Implementing Regulation (EU) No 353/2013 of 18 April 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards the trigger levels for additional duties on cucumbers, cherries, other than sour, apricots, tomatoes, plums, peaches, including nectarines, and table grapes
Regolamento di esecuzione (UE) n. 353/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola
Regolamento di esecuzione (UE) n. 353/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola
GU L 109 del 19.4.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 109/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2010, 2011 e 2012, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, a partire dal 1o maggio 2013 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1o giugno 2013. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO XVIII
DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPITOLO I, SEZIONE 2
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livello limite (in tonnellate) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1o ottobre-31 maggio |
462 389 |
78.0020 |
1o giugno-30 settembre |
30 766 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1o maggio-31 ottobre |
13 080 |
78.0075 |
1o novembre-30 aprile |
15 100 |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1o novembre-30 giugno |
37 475 |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1o gennaio-31 dicembre |
85 538 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1o dicembre-31 maggio |
468 160 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1o novembre-fine febbraio |
86 205 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1o novembre-fine febbraio |
93 949 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1o giugno-31 dicembre |
311 193 |
78.0160 |
1o gennaio-31 maggio |
101 513 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio-20 novembre |
124 303 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1o gennaio-31 agosto |
703 063 |
78.0180 |
1o settembre-31 dicembre |
73 884 |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1o gennaio-30 aprile |
225 388 |
78.0235 |
1o luglio-31 dicembre |
33 797 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1o giugno-31 luglio |
4 930 |
78.0265 |
0809 21 00 0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
21 maggio-10 agosto |
33 967 |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
11 giugno-30 settembre |
2 712 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno-30 settembre |
10 441» |