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Document 32013R0325
Council Regulation (EU) No 325/2013 of 10 April 2013 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio, del 10 aprile 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio, del 10 aprile 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 102 del 11.4.2013, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 325/2013 DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (3). |
(2) |
Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC. |
(3) |
La decisione 2012/739/PESC include un divieto di acquisto, importazione o trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e di finanziamenti o assistenza finanziaria per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di tali prodotti. |
(4) |
Detta decisione prevede altresì la possibilità di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, anteriormente o successivamente alla data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi competenti. |
(5) |
La decisione 2012/739/PESC prevede altresì deroghe a talune misure restrittive al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria. |
(6) |
In considerazione di specifiche circostanze in Siria, la decisione 2012/739/PESC prevede restrizioni all’accesso agli aeroporti di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines. |
(7) |
Il 28 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/109/PESC che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (4). |
(8) |
La decisione 2013/109/PESC include ulteriori deroghe inerenti alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna e alla prestazione di assistenza tecnica. |
(9) |
Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione. |
(10) |
È necessario inoltre aggiornare il regolamento (UE) n. 36/2012 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che:
|
2) |
l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che la fornitura sia stata previamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata nei siti web elencati nell'allegato III, i divieti ivi menzionati non si applicano:
|
3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis È vietato:
|
4) |
l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.»; |
5) |
l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 1. In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»; |
6) |
all’articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
|
7) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 ter L’articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»; |
8) |
è inserito il seguente capo: «CAPO VI BIS LIMITAZIONI AL TRASPORTO Articolo 26 bis 1. Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:
come previsto nella convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago o nell’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»; |
9) |
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.
(2) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(3) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
(4) GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 8.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
1049 Bruxelles |
BELGIO» |