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Document 32013R0325

Regolamento (UE) n. 325/2013 del Consiglio, del 10 aprile 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

GU L 102 del 11.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/325/oj

11.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


REGOLAMENTO (UE) N. 325/2013 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) per attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (3).

(2)

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.

(3)

La decisione 2012/739/PESC include un divieto di acquisto, importazione o trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e di finanziamenti o assistenza finanziaria per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di tali prodotti.

(4)

Detta decisione prevede altresì la possibilità di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, anteriormente o successivamente alla data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi competenti.

(5)

La decisione 2012/739/PESC prevede altresì deroghe a talune misure restrittive al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.

(6)

In considerazione di specifiche circostanze in Siria, la decisione 2012/739/PESC prevede restrizioni all’accesso agli aeroporti di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.

(7)

Il 28 febbraio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/109/PESC che modifica la decisione 2012/739/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (4).

(8)

La decisione 2013/109/PESC include ulteriori deroghe inerenti alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna e alla prestazione di assistenza tecnica.

(9)

Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione.

(10)

È necessario inoltre aggiornare il regolamento (UE) n. 36/2012 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che:

a)

tali attrezzature sono destinate all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione; o

b)

nel caso della coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione, tali attrezzature sono non letali e sono destinate alla protezione dei civili.»;

2)

l'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1 e a condizione che la fornitura sia stata previamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata nei siti web elencati nell'allegato III, i divieti ivi menzionati non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria:

destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF),

relativa a materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di gestione delle crisi dell’Unione o dell’ONU o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili,

relativa a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione per la protezione dei civili, purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata nei siti web elencati nell’allegato III»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alle tecnologie figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione connessi ad assicurazione e riassicurazione, per qualsiasi acquisto, importazione o trasporto di tali prodotti originari della Siria o esportati dalla Siria in qualsiasi altro paese;

b)

partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).»;

4)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e II bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione;

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale;

f)

necessari per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui materiale medico, cibo, operatori umanitari e assistenza connessa, o per le operazioni di evacuazione dalla Siria;

g)

necessari per garantire la sicurezza delle persone o la tutela dell’ambiente.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro le quattro settimane che seguono l’autorizzazione.»;

5)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   In deroga all’articolo 14, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 14 nell’elenco figurante nell’allegato II o nell’allegato II bis, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato II o nell’allegato II bis;

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.»;

6)

all’articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 ter

L’articolo 14, paragrafo 2, non osta ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines al solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»;

8)

è inserito il seguente capo:

«CAPO VI BIS

LIMITAZIONI AL TRASPORTO

Articolo 26 bis

1.   Nel rispetto del diritto internazionale, è vietato consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines, salvo qualora:

a)

l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali non regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali; o

b)

l’aeromobile sia adibito a servizi aerei internazionali regolari e l’atterraggio sia per scopi non commerciali,

come previsto nella convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago o nell’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai voli effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.»;

9)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(3)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.

(4)  GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 8.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIO»


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