Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0301

    Regolamento (UE) n. 301/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Ciclo annuale di miglioramenti 2009 – 2011 dei principi contabili internazionali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 90 del 28.3.2013, p. 78–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/301/oj

    28.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/78


    REGOLAMENTO (UE) N. 301/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Ciclo annuale di miglioramenti 2009 – 2011 dei principi contabili internazionali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni esistenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 17 maggio 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti), nel contesto dell’ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L’obiettivo dei miglioramenti è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2009. Tre miglioramenti, in particolare le modifiche dell’Appendice D dell’IFRS 1 e dei principi contabili internazionali IAS 16 e IAS 34, rappresentano chiarimenti o correzioni dei principi in questione. Gli altri tre miglioramenti, in particolare le modifiche dell’IFRS 1, dello IAS 1 e dello IAS 32, comportano cambiamenti dei requisiti esistenti oppure la formulazione di linee guida aggiuntive in merito all’implementazione di tali requisiti.

    (3)

    La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (4)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

    (1)

    l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (2)

    il Principio contabile internazionale (IAS) n. 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (3)

    l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e lo IAS 34 Bilanci intermedi sono modificati in conformità allo IAS 1 come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (4)

    lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (5)

    lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (6)

    l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili è modificata in conformità allo IAS 32 come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (7)

    lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

    IFRS 1

    IFRS 1

    Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

    IAS 1

    IAS 1

    Presentazione del bilancio

    IAS 16

    IAS 16

    Immobili, impianti e macchinari

    IAS 32

    IAS 32

    Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

    IAS 34

    IAS 34

    Bilanci intermedi

    “Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo. Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org”

    Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

    Si aggiungono i paragrafi 4A–4B, 23A–23B e 39P.

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    4A

    Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, un'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente, ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, deve applicare il presente IFRS o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori come se l’entità non avesse mai smesso di applicare gli IFRS.

    4B

    Se un’entità decide di non applicare il presente IFRS in conformità al paragrafo 4A, l’entità deve comunque applicare le disposizioni informative di cui ai paragrafi 23A–23B dell’IFRS 1 in aggiunta alle disposizioni informative di cui allo IAS 8.

    ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

    Spiegazione del passaggio agli IFRS

    23A

    Un’entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A, deve indicare:

    (a)

    le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e

    (b)

    le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS.

    23B

    Se un’entità, in conformità al paragrafo 4A, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    39P

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha aggiunto i paragrafi 4A–4B e 23A–23B. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifica all’Appendice D dell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

    Il paragrafo D23 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 39Q.

    Oneri finanziari

    D23

    Un neo-utilizzatore può scegliere di applicare le disposizioni dello IAS 23 a partire dalla data di entrata in vigore o da una data precedente come consentito dal paragrafo 28 dello IAS 23. A partire dalla data in cui un’entità che applica la presente esenzione inizia ad applicare lo IAS 23, l’entità:

    (a)

    non deve rideterminare la parte degli oneri finanziari capitalizzati in base ai precedenti principi contabili e che era stata inclusa nel valore contabile delle attività a tale data; e

    (b)

    deve considerare gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data in conformità allo IAS 23, comprendendo gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data e relativi ad attività già in corso di costruzione.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    39Q

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo D23. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio

    I paragrafi 10, 38 e 41 sono modificati. I paragrafi 39 e 40 sono eliminati. Si aggiungono i paragrafi 38A–38D, 40A–40D e 139L (sebbene il contenuto dei paragrafi 38A e 38B sia basato sui precedenti paragrafi 39 e 40 che ora sono stati eliminati) oltre ai titoli che precedono i paragrafi 38, 38C e 40A.

    Informativa completa di bilancio

    10

    Un’informativa di bilancio completa include:

    (a)

    un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

    (b)

    un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;

    (c)

    un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

    (d)

    un rendiconto finanziario dell’esercizio;

    (e)

    le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

    (ea)

    le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A; e

    (f)

    un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente se un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D.

    Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".

    Informazioni comparative

    Informazioni comparative minime

    38

    Ad eccezione di quando gli IFRS consentano o richiedano diversamente, un’entità deve presentare le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente. Un’entità deve includere informazioni comparative in merito alle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

    38A

    Un’entità deve presentare almeno due prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentati), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto, con le relative note integrative.

    38B

    In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’/degli esercizio/esercizi precedente/i è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, un’entità presenta nell’esercizio corrente i dettagli di una causa legale i cui esiti erano incerti alla data di chiusura dell’esercizio precedente e che non è stata ancora definita. Gli utilizzatori del bilancio possono trarre beneficio dall'informazione che indica che l'incertezza esisteva alla fine dell'esercizio precedente e dall'informazione relativa alle iniziative che sono state intraprese nel corso dell'esercizio per risolvere tale incertezza.

    Informazioni comparative aggiuntive

    38C

    Un’entità può presentare informazioni comparative aggiuntive rispetto ai prospetti comparativi minimi richiesti dagli IFRS, purché tali informazioni comparative siano predisposte in conformità agli IFRS. Tali informazioni comparative possono consistere di uno o più dei prospetti di cui al paragrafo 10, ma non occorre comprendano un’informativa completa di bilancio. In tal caso l’entità deve presentare, per tali prospetti aggiuntivi, le relative note integrative.

    38D

    Per esempio, un’entità può presentare un terzo prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (presentando così l’esercizio corrente, quello precedente e un ulteriore esercizio comparativo). Tuttavia, l’entità non deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un terzo rendiconto finanziario o un terzo prospetto delle variazioni di patrimonio netto (ossia, un ulteriore bilancio comparativo). L’entità deve presentare, nelle note al bilancio, le informazioni comparative relative a quello specifico prospetto aggiuntivo dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

    39

    [Eliminato]

    40

    [Eliminato]

    Cambiamento dei principi contabili, rideterminazione retroattiva o riclassificazione

    40A

    Un’entità deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell’esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti dal paragrafo 38A se:

    (a)

    applica un principio contabile retroattivamente, ridetermina retroattivamente voci del proprio bilancio oppure riclassifica alcune voci del proprio bilancio; e

    (b)

    l’applicazione retroattiva, la rideterminazione retroattiva o la riclassificazione hanno un impatto significativo sull'informativa riportata nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente.

    40B

    Nelle circostanze descritte nel paragrafo 40A, un’entità deve presentare tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria:

    (a)

    alla chiusura dell’esercizio corrente;

    (b)

    alla chiusura dell’esercizio precedente; e

    (c)

    all’inizio dell’esercizio precedente.

    40C

    Se un’entità deve presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria aggiuntivo in conformità al paragrafo 40A, deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 41–44 e dallo IAS 8. Tuttavia, non deve presentare le note relative al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura all'inizio dell'esercizio precedente.

    40D

    La data di tale prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura deve essere quella di inizio dell'esercizio precedente indipendentemente dal fatto che il bilancio dell'entità riporti o meno informazioni comparative relative agli esercizi precedenti (come consentito dal paragrafo 38C).

    41

    Se l’entità modifica la presentazione o la classificazione delle voci nel bilancio, deve riclassificare gli importi comparativi a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando un'entità riclassifica gli importi comparativi, deve indicare (incluso all'inizio dell'esercizio precedente):

    (a)

    la natura della riclassificazione;

    (b)

    l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata; e

    (c)

    i motivi della riclassificazione.

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    139L

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 10, 38 e 41, ha eliminato i paragrafi 39–40 e ha aggiunto i paragrafi 38A–38D e 40A–40D. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifiche conseguenti ad altri principi risultanti dalla modifica allo IAS 1

    Le seguenti modifiche agli altri IFRS sono necessarie al fine di garantire la coerenza con lo IAS 1 rivisto nella sostanza.

    Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

    Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 39R.

    ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

    Informazioni comparative

    21

    Il primo bilancio che l’entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell’utile (perdita) d’esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i prospetti presentati.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    39R

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 21. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifica allo IAS 34 Bilanci intermedi

    Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 52.

    CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

    5

    Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

    (a)

    un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

    (b)

    un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;

    (c)

    un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

    (d)

    un rendiconto finanziario dell’esercizio;

    (e)

    le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

    (ea)

    le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1; e

    (f)

    un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente quando un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A–40D dello IAS 1.

    Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    52

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 5 come modifica conseguente alla modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifica allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

    Il paragrafo 8 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 81G.

    RILEVAZIONE

    8

    Elementi quali pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione devono essere rilevate in conformità al presente IFRS se soddisfano la definizione di immobili, impianti e macchinari. In alternativa, tali elementi devono essere rilevati come rimanenze.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    81G

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 8. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

    I paragrafi 35, 37 e 39 sono modificati e si aggiungono i paragrafi 35A e 97M.

    ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

    Interessi, dividendi, perdite e utili

    (vedere anche paragrafo AG37)

    35

    Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell’utile (perdita) d’esercizio. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall’entità direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.

    35A

    Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento finanziario e ai costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12 Imposte sul reddito.

    37

    Un’entità tipicamente sostiene vari costi nell’emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all’Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione sul capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un’operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.

    39

    L’importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell’esercizio deve essere indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    97M

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato i paragrafi 35, 37 e 39 e ha aggiunto il paragrafo 35A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Modifiche conseguenti ad altri principi risultanti dalla modifica allo IAS 32

    Le seguenti modifiche agli altri IFRS sono necessarie al fine di garantire la coerenza con lo IAS 32 rivisto nella sostanza.

    Modifica all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

    Il paragrafo 11 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 17.

    INTERPRETAZIONE

    11

    Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    17

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 11. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Se un’entità applica tale modifica allo IAS 32 come parte del Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011 (pubblicato a Maggio 2012) a un periodo precedente, a tale periodo deve essere applicata la modifica di cui al paragrafo 11.

    Modifica allo IAS 34 Bilanci intermedi

    Il paragrafo 16A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 53.

    CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

    Altre informazioni integrative

    16A

    Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un’entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L’informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l’inizio dell’esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

    (a)

    (g)

    la seguente informativa di settore (l’informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell’entità solo se l’IFRS 8 Settori operativi richiede che l’entità fornisca l’informativa di settore nel suo bilancio annuale):

    (i)

    (iv)

    un’indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni significative rispetto agli importi indicati nell’ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa.

    (v)

    (h)

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE

    53

    Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 16A. Un’entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


    Top