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Document 32013R0300

Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 90 del 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

28.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/71


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4 e l’articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo e di prodotti a base di latte e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(2)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco di paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati ad introdurre nell’Unione partite di latte crudo o di prodotti a base di latte e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali merci. L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce che gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale da paesi terzi o da parti dei medesimi, di cui alla colonna C dell’allegato I di tale regolamento, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico come disposto da tale articolo.

(3)

Il rischio derivante dalle importazioni nell’Unione di prodotti a base di latte prodotti da latte crudo di cammelli della specie Camelus dromedarius (cammello dromedario) proveniente da paesi terzi o parti dei medesimi a rischio di afta epizootica di cui alla colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 non è superiore al rischio derivante dalle importazioni di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre o bufale, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti ai trattamenti termici o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto ai trattamenti termici di cui all’articolo 4 dello stesso regolamento. Di conseguenza, occorre modificare tale articolo per includervi prodotti a base di latte crudo di tale specie.

(4)

Inoltre, l’Emirato del Dubai, parte degli Emirati arabi uniti, paese terzo non incluso nell’elenco dell’Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica, ha espresso interesse ad esportare nell’Unione prodotti a base di latte crudo di dromedario sottoposto a previo trattamento fisico o chimico in conformità dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 605//2010 e ha presentato informazioni a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4).

(5)

Il servizio d’ispezione della Commissione ha ottenuto risultati soddisfacenti dai controlli svolti in materia di salute pubblica e degli animali sulla produzione di latte ottenuto da dromedari nell’emirato del Dubai. Inoltre, l’emirato del Dubai ha recepito adeguatamente le raccomandazioni del servizio d’ispezione della Commissione.

(6)

Sulla base di tali informazioni, si può concludere che l’emirato del Dubai è in grado di fornire le necessarie garanzie per assicurare che i prodotti a base a base di latte crudo di dromedario prodotti al suo interno siano conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, a rischio di afta epizootica di cui alla colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

(7)

Al fine di autorizzare le importazioni nell’Unione di prodotti a base di latte di dromedario provenienti da talune parti del territorio nazionale degli Emirati Arabi Uniti, occorre aggiungere l’emirato del Dubai all’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, con l’indicazione che l’autorizzazione prevista alla colonna C di tale elenco si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di tale specie.

(8)

Occorre modificare il modello di certificato sanitario «Milk-HTC» di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 in modo da includervi un riferimento ai prodotti a base di latte di dromedario.

(9)

Taluni prodotti a base di latte di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 non rientrano nei codici merceologici (codici SA) riportati nei modelli di certificati sanitari per i prodotti a base di latte. Al fine di consentire un’identificazione più precisa di tali prodotti nei modelli di certificati sanitari, è necessario aggiungere i codici mancanti SA 15.17 (margarina) e 28.35 (fosfati) nei rispettivi modelli di certificati sanitari «Milk-HTB»,»Milk-HTC» e «Milk-T/S» nell’allegato II del suddetto regolamento.

(10)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell’allegato I, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell’allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento termico che comporti:»;

2)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 605/2010 sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la seguente voce è inserita dopo la voce relativa ad Andorra nella tabella figurante in allegato:

«AE

L’Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti (1)

0

0

+ (2

b)

sono inserite le seguenti note nella tabella figurante in allegato:

«(1)

solo prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius;

(2)

sono autorizzati i prodotti a base di latte di camelidi della specie Camelus dromedarius.»;

2)

nell’allegato II, la parte 2 è così modificata:

a)

nel modello Milk-HTB, nelle note, nella parte I, il riferimento della casella I.19 è sostituito dal seguente:

«—

Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.»;

b)

il modello Milk-HTC è sostituito dal seguente:

« Modello Milk-HTC

Certificato sanitario relativo ai prodotti a base di latte destinati al consumo umano provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi, autorizzati nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all’importazione nell’Unione europea

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c)

nel modello Milk-T/S, nelle note, nella parte I, la casella I.19 è sostituita dalla seguente:

«—

Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 o 35.04.»


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