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Document 32013R0294

    Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 98 del 6.4.2013, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/294/oj

    6.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 98/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 294/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2013

    che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 21, paragrafo 6, lettera c), l’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 40, primo comma, lettera d), l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1069/2009 contiene norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Contiene inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per alcuni prodotti derivati, oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme sulla determinazione del punto finale per alcuni prodotti derivati.

    (3)

    Nel suo parere del 7 febbraio 2011 sulla capacità dei processi oleochimici di ridurre al minimo i possibili rischi legati alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella categoria 1 di sottoprodotti di origine animale (3), l’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che sottoponendo il materiale della categoria 1 a scissione idrolitica del grasso e idrogenazione si riducono in modo significativo i rischi di diffusione della TSE. Sussistono tuttavia alcune incertezze per quanto riguarda la riduzione dell’infettività della TSE nei prodotti oleochimici derivati dal materiale della categoria 1. Per questo motivo non si può affermare con sicurezza che questi prodotti siano privi di infettività; se introdotti nella catena alimentare e dei mangimi, potrebbero quindi comportare un rischio. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (4)

    L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede deroghe per l’impiego di materiali di categoria 2 e 3 nell’alimentazione di certi animali che non entrano nella catena alimentare, compresi gli animali da circo. Dato che alcuni animali da circo appartengono a specie normalmente utilizzate per la produzione alimentare, è necessario sottoporre l’impiego di questi materiali nei mangimi degli animali da circo alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (5)

    L’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede una deroga per lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica o degli animali. L’articolo 15, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede norme particolari per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli. La frase introduttiva di tale articolo va quindi rettificata di conseguenza con un riferimento alle norme particolari per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli.

    (6)

    L’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 per lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale periodo transitorio va prolungato di due anni, nel corso dei quali devono essere raccolti altri dati sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di categoria 3 in questione.

    (7)

    Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzate come ingredienti per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In conformità all’allegato IV, parte III, punto E2, del suddetto regolamento, l’esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all’obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione. Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia. Dato che è stato constatato il rischio di un uso inappropriato delle norme sull’esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia.

    (8)

    La trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas è autorizzata a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. La produzione di biogas comporta la generazione di frazioni solide o liquide ed è necessario chiarire che le prescrizioni sullo smaltimento di questi residui si applicano a entrambe le frazioni.

    (9)

    Nel suo parere del 30 novembre 2010 sui rischi abiotici per la salute pubblica e degli animali della glicerina come co-prodotto della produzione di biodiesel a partire da sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (SOA) e da oli vegetali (5), l’EFSA ha riconosciuto che la glicerina trasformata per la produzione di biodiesel con il metodo di trasformazione 1, di cui all’allegato IV, capo III, del regolamento (CE) n. 142/2011, è un materiale sicuro per quanto riguarda il rischio di TSE. La glicerina come co-prodotto della produzione di biodiesel può essere trasformata in biogas e residui della digestione dopo la produzione di biogas ed applicata al terreno senza rischi per la salute pubblica e degli animali sul territorio nazionale dello Stato membro produttore, su decisione dell’autorità competente.

    (10)

    I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 13, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere applicati sul terreno senza trasformazione se l’autorità competente ritiene che non presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile. Gli stessi prodotti possono essere compostati o trasformati in biogas senza essere trasformati in precedenza.

    (11)

    La dicitura standard per la descrizione dei sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati negli scambi tra Stati membri riportata nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 deve figurare in modo visibile e leggibile sull’imballaggio, sul contenitore o sul veicolo durante il trasporto e l’immagazzinaggio. È opportuno estendere l’elenco delle diciture standard per tener conto degli scambi di letame trasformato.

    (12)

    L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009 fa obbligo agli operatori di informare l’autorità competente dello Stato membro di destinazione della propria intenzione di spedire partite di materiali di categoria 1 o 2. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per mettere a disposizione i loro impianti per la cremazione di animali da compagnia provenienti da altri Stati membri limitrofi. In questi casi la prescrizione dell’articolo 48, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 comporta oneri amministrativi supplementari inutili.

    (13)

    L’allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati alla produzione di materie prime per mangimi. È opportuno modificare la formulazione della deroga concernente l’immissione sul mercato del latte trasformato conformemente alle norme nazionali al fine di comprendere anche i prodotti a base di latte e derivati dal latte e allineare così la sezione 4, parte II, di detto capo alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare alla sua lettera f), con l’autorizzazione della trasformazione di certi prodotti alimentari non più destinati al consumo umano in materie prime per mangimi destinati agli animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia.

    (14)

    Quando prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti ingredienti di origine animale sono utilizzati come materiali di base per la produzione di mangimi destinati ad animali d’allevamento, si applicano prescrizioni specifiche per evitare il rischio di trasmissione di malattie agli animali. Tuttavia, se i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non contengono carne, pesce o prodotti a base di carne o pesce, è opportuno consentire il loro utilizzo per la produzione di mangimi destinati agli animali d’allevamento, a condizione che non presentino problemi di trasmissione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.

    (15)

    L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei fertilizzanti organici e degli ammendanti. Questi prodotti possono essere fabbricati con materiali di categoria 2 e 3, in conformità alle prescrizioni dell’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011. Nel caso delle proteine animali trasformate dei materiali di categoria 3, devono essere rispettate le prescrizioni specifiche sulla produzione stabilite dall’allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, anche per le proteine animali trasformate destinate esclusivamente all’impiego nei mangimi per animali da compagnia. Per motivi di chiarezza è necessario modificare l’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011 ed introdurre riferimenti alle norme di trasformazione per le proteine animali trasformate.

    (16)

    Per promuovere la scienza e la ricerca sulla biodiversità, occorre accordare una deroga ai depositi di collezioni, alle organizzazioni scientifiche e ai musei per quanto riguarda la raccolta, il trasporto e l’utilizzo di animali o parti di animali conservati in mezzi di coltura, racchiusi completamente in microvetrini o in forma di campioni genetici trasformati. È opportuno modificare di conseguenza le prescrizioni sui trofei di caccia e su altre preparazioni di animali di cui all’allegato XIII, capo VI, del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (17)

    L’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni per le importazioni nell’Unione di sottoprodotti di origine animale. Occorre migliorare la formulazione di alcune parti della tabella 2 per fornire informazioni più chiare. Nel caso di alcune merci che possono essere costituite da sottoprodotti animali di diversa origine, occorre modificare di conseguenza l’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione di sottoprodotti di origine animale delle specie interessate indicate nella tabella 2. È opportuno tenere conto delle modifiche nei certificati corrispondenti figuranti nell’allegato XV di detto regolamento.

    (18)

    Gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti a partire da materiali di categoria 3 diversi da quelli indicati nell’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le stesse norme che si applicano all’immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia all’interno dell’UE vanno applicate anche alle importazioni dai paesi terzi. Occorre estendere il certificato dell’allegato XV, capo 3 (B), del regolamento (UE) n. 142/2011 conformemente all’articolo 10, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

    (19)

    Occorre precisare alcuni requisiti relativi all’importazione di sangue e di prodotti sanguigni, in particolare quelli relativi all’origine del sangue. Il sangue deve provenire da fonti sicure che possono essere un macello riconosciuto conformemente alla normativa dell’UE o alla legislazione nazionale di un paese terzo o animali vivi allevati a questo scopo. Il sangue proveniente da queste fonti sicure può anche essere misto. Il testo dei relativi certificati va modificato di conseguenza. È quindi opportuno modificare l’allegato XIV e i certificati sanitari di cui ai capi 4 (A), 4 (C) e 4 (D) dell’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (20)

    L’allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene disposizioni sui controlli ufficiali dell’alimentazione degli uccelli necrofagi con materiale di categoria 1. A norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l’autorità competente può autorizzare l’utilizzazione di materiale di categoria 1 nell’alimentazione di specie minacciate o protette di uccelli necrofagi e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale. È quindi opportuno estendere le norme in vigore sui controlli ufficiali relativi all’alimentazione degli uccelli necrofagi a tutti gli animali per i quali l’utilizzazione di materiale di categoria 1 nell’alimentazione può essere autorizzata a norma dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 142/2011.

    (21)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.

    (22)

    Al fine di evitare perturbazioni negli scambi, è necessario stabilire un periodo transitorio in cui le importazioni di merci alle quali si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal presente regolamento, sono accettate dagli Stati membri in conformità alle norme in vigore prima dell’entrata in vigore/della data di applicazione del presente regolamento.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

    «i)

    benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c);

    j)

    prodotti oleochimici derivati da grassi fusi e che soddisfano le prescrizioni dell’allegato XIII, capo XI.»;

    2)

    l’articolo 13 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

    «e)

    larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;

    f)

    animali da circo.»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

    «e)

    larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;

    f)

    animali da circo.»;

    3)

    all’articolo 15, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Se l’autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all’allegato VI, capo III:»;

    4)

    all’articolo 36, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»;

    5)

    gli allegati I, IV, V, VI, VIII, X, XI e gli allegati da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per un periodo transitorio fino al 26 dicembre 2013, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello figurante nell’allegato XV, capi 3 (B), 3 (D), 4 (A), 4 (C), 4 (D), 6 (A), 8, 10 (B), 11, 14 (A) e 15 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione, a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 26 ottobre 2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

    (3)  The EFSA Journal (2011); 9(2):1976.

    (4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (5)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1934.


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    il punto 19 è sostituito dal testo seguente:

    «19.   "alimenti per animali da compagnia": alimenti, diversi dai materiali di cui all’articolo 24, paragrafo 2, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia, e articoli da masticare costituiti da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati che

    a)contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 eb)possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;;

    b)

    il punto 23 è sostituito dal testo seguente:

    «23.   "residui della digestione": residui, comprese le frazioni liquide, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas;»;

    2)

    nell’allegato IV, capo IV, la sezione 3 è così modificata:

    a)

    il punto 1 è così modificato:

    i)

    alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal testo seguente:

    «iii)

    trasformati in biogas. In tal caso i residui della digestione sono smaltiti conformemente ai punti i) o ii), eccetto nei casi in cui i materiali derivano da una trasformazione conformemente al punto 2, lettere a) o b), se i residui possono essere utilizzati in conformità alle condizioni di cui al punto 2, lettera a) o al punto 2, lettera b), punto iii) a seconda dei casi, oppure»;

    ii)

    alla lettera b), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

    «i)

    smaltiti conformemente al punto 1, lettera a), punti i) o ii), con o senza previa trasformazione conformemente all’articolo 13, lettere a) e b), e all’articolo 14, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1069/2009;»

    b)

    al punto 2, lettera b), i punti ii) e iii) sono sostituiti dal testo seguente:

    «ii)

    nel caso del solfato di potassio, essere utilizzati per l’applicazione diretta sul terreno o per la produzione di prodotti derivati per l’applicazione sul terreno;

    iii)

    nel caso della glicerina derivante da materiali di categoria 1 o 2 trasformati conformemente al metodo di trasformazione 1 di cui al capo III:

    essere utilizzati per scopi tecnici,

    essere trasformati in biogas, nel qual caso i residui della digestione possono essere applicati sul terreno nel territorio nazionale dello Stato membro produttore, purché l’autorità competente adotti la decisione, oppure

    essere utilizzati per la denitrificazione in un impianto di trattamento delle acque reflue, nel qual caso i residui della denitrificazione possono essere applicati sul terreno conformemente alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (1);

    iv)

    nel caso della glicerina derivante da materiali di categoria 3:

    essere utilizzati per scopi tecnici,

    essere trasformati in biogas, nel qual caso i residui della digestione possono essere applicati sul terreno, oppure

    essere utilizzati per l’alimentazione degli animali, purché la glicerina non derivi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    c)

    il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3.

    I rifiuti diversi di sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui al punto 2, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente alla presente sezione, quali fanghi, contenuti dei filtri, ceneri e residui della digestione, sono smaltiti a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.»;

    3)

    nell’allegato V, capo I, sezione 1, punto 2, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

    «d)

    i sottoprodotti di origine animale che possono essere applicati sul terreno senza trasformazione conformemente all’articolo 13, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento, se l’autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;»;

    4)

    nell’allegato VI, capo II, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    «I materiali di categoria 2 e 3 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali indicati al paragrafo 1, lettere a), b), d), f), g) e h) di tale articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni, in aggiunta alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento:»;

    5)

    l’allegato VIII è così modificato:

    a)

    al capo II, punto 2, lettera b), il punto xix) è sostituito dal testo seguente:

    «xix)

    in caso di letame sottoposto a trattamento con calce di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, punto I, la dicitura "miscela letame-calce";

    xx)

    in caso di letame trasformato sottoposto al trattamento di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere b) e c), la dicitura "letame trasformato".»;

    b)

    è aggiunto il seguente capo VI:

    «CAPO VI

    TRASPORTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA MORTI

    Le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 riguardanti la previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione e l’utilizzo del sistema Traces, non si applicano nel caso del trasporto di un animale da compagnia morto verso uno stabilimento o un impianto di incenerimento situato nella regione frontaliera di un altro Stato membro limitrofo se gli Stati membri hanno concluso un accordo bilaterale sulle condizioni di trasporto.»

    6)

    nell’allegato X, il capo II è così modificato:

    a)

    nella sezione 4, parte II, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.

    Le prescrizioni stabilite ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alla trasformazione, all’uso e all’immagazzinaggio del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte che sono materiali di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diversi dai fanghi di centrifugazione o di separazione, e al latte, ai prodotti a base di latte e ai prodotti derivati dal latte di cui all’articolo 10, lettere f) e h) di detto regolamento, che non sono stati trasformati conformemente alla parte I della presente sezione.»;

    b)

    la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

    «Sezione 10

    Prescrizioni specifiche per l’impiego di taluni materiali di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nell’alimentazione degli animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia

    I materiali di categoria 3 costituiti da prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale provenienti da Stati membri, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, difetti d’imballaggio o per difetti di altro tipo che non presentano alcun rischio per la salute pubblica o animale, di cui all’articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere immessi sul mercato come alimenti per animali d’allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, senza ulteriore trasformazione, purché i materiali:

    i)

    siano stati sottoposti a un trattamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 o conforme al presente regolamento;

    ii)

    siano costituiti o contengano uno o più dei seguenti materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009:

    latte,

    prodotti a base di latte,

    prodotti derivati dal latte,

    uova,

    prodotti a base di uova,

    miele,

    grassi fusi,

    collagene,

    gelatina;

    iii)

    non siano stati in contatto con altri materiali di categoria 3; e

    iv)

    siano state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei materiali.»;

    7)

    nell’allegato XI, capo II, sezione 1, punto 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

    «b)

    l’impiego di proteine animali trasformate, comprese le proteine animali trasformate prodotte conformemente all’allegato X, capo II, sezione 1, punto B.1, lettera b), punto ii), che sono state prodotte con materiali di categoria 3 conformemente all’allegato X, capo II, sezione 1, o con materiali sottoposti ad un altro trattamento, se tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti a norma del presente regolamento; oppure»;

    8)

    l’allegato XIII è così modificato:

    a)

    al capo VI, parte C, punto 1, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

    «c)

    siano stati sottoposti ad una preparazione anatomica come la plastinazione;

    d)

    siano animali della classe biologica Insecta o Arachnida che sono stati sottoposti ad un trattamento come l’essicazione per impedire la propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; oppure

    e)

    siano oggetto di collezioni di storia naturale o destinati alla promozione della scienza e siano stati:

    i)

    conservati in mezzi di coltura, come l’alcool o la formaldeide, che permettono l’esposizione degli oggetti, oppure

    ii)

    racchiusi completamente in microvetrini;

    f)

    siano campioni di DNA trasformati, destinati a depositi di collezioni per promuovere la ricerca sulla biodiversità, l’ecologia, la scienza medica e veterinaria o la biologia.»;

    b)

    al capo XI è aggiunto il punto seguente:

    «3.

    Punto finale per i prodotti derivati da grassi fusi:

    i derivati lipidici prodotti utilizzando i processi indicati al punto 1 possono essere immessi sul mercato per gli usi indicati al punto 2 senza restrizioni, in conformità al presente regolamento.»;

    9)

    l’allegato XIV è così modificato:

    a)

    nel capo I, la sezione 1 è così modificata:

    i)

    le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

    «c)

    provengono da un paese terzo o una parte di un paese terzo indicati nella colonna "Elenchi dei paesi terzi" della tabella 1;

    d)

    provengono da uno stabilimento o un impianto registrato o riconosciuto, a seconda del caso, dall’autorità competente del paese terzo e riportato nell’elenco di questi stabilimenti e impianti di cui all’articolo 30; e

    e)

    sono:

    i)

    accompagnati, durante il trasporto verso il punto d’ingresso nell’Unione dove si effettuano i controlli veterinari, dal certificato sanitario di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 1; oppure

    ii)

    presentati al punto d’ingresso nell’Unione dove si effettuano i controlli veterinari, accompagnati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 1.»;

    ii)

    la lettera f) è soppressa;

    b)

    nel capo II, la sezione 1 è così modificata:

    i)

    le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

    «c)

    provengono da un paese terzo o una parte di un paese terzo indicati nella colonna "Elenchi dei paesi terzi" della tabella 2;

    d)

    provengono da uno stabilimento o un impianto registrato o riconosciuto, a seconda del caso, dall’autorità competente del paese terzo e riportato nell’elenco di questi stabilimenti e impianti di cui all’articolo 30; e

    e)

    sono:

    i)

    accompagnati, durante il trasporto al punto d’ingresso nell’Unione dove si effettuano i controlli veterinari, dal certificato sanitario di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 2; oppure

    ii)

    presentati al punto d’ingresso nell’Unione dove si effettuano i controlli veterinari, accompagnati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 2.»;

    ii)

    la lettera f) è soppressa;

    iii)

    la tabella 2 è così modificata:

    la riga n. 13 è sostituita dalla seguente:

    «13

    Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

    Materiali di cui all’articolo 35, lettera a).

    Le interiora aromatizzanti devono essere prodotte conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo III.

    Paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

    Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

    Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da carni di pollame, i paesi terzi elencati nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche di pollame.

    Allegato XV, capo 3 (E).»

    nella riga n. 14, terza colonna, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    «a)

    Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere da a) a m).»;

    le righe n. 15 e n. 16 sono sostituite dalle seguenti:

    «15

    Sottoprodotti di origine animale destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia

    Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii).

    I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

    Paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

    Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

    Allegato XV, capo 3 (D).

    16

    Sottoprodotti di origine animale destinati all’uso negli alimenti per animali da pelliccia

    Materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere da a) a m).

    I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.

    Paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

    Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

    Allegato XV, capo 3 (D).»

    nella riga n. 17, terza colonna, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    «a)

    Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel o di prodotti oleochimici: materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.»;

    la riga n. 18 è sostituita dalla seguente:

    «18

    Derivati lipidici

    a)

    Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento:

    materiali di categoria 1 di cui all’articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10.

    b)

    Nel caso di derivati lipidici destinati all’uso come alimenti:

    materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);

    I derivati lipidici devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 10.

    Qualsiasi paese terzo.

    a)

    Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento:

    allegato XV, capo 14 (A).

    b)

    Nel caso di derivati lipidici destinati all’uso come alimenti:

    allegato XV, capo 14 (B).»

    c)

    nel capo II, sezione 2, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.

    Il sangue dal quale sono ottenuti i prodotti sanguigni destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento è stato prelevato sotto controllo veterinario:

    a)

    in macelli:

    i)

    riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

    ii)

    riconosciuti e controllati dall’autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo; oppure

    b)

    da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall’autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo.»;

    d)

    nel capo II, sezione 3, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1.

    Il sangue è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XIII, capo IV, punto 1, lettera a), ed è prelevato sotto controllo veterinario:

    a)

    in macelli:

    i)

    riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

    ii)

    riconosciuti e controllati dall’autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo; oppure

    b)

    da equidi vivi in impianti riconosciuti e dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall’autorità competente del paese terzo in cui è effettuato il prelievo al fine di prelevare sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a usi diversi dall’alimentazione degli animali.»;

    e)

    nel capo II, sezione 3, punto 2, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

    «d)

    per i prodotti sanguigni diversi da siero e plasma, stomatite vescicolosa per un periodo di almeno sei mesi.»;

    f)

    nel capo II, sezione 9, lettera a), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

    «i)

    per i materiali destinati alla produzione di biodiesel o di prodotti oleochimici, dai sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;»;

    10)

    l’allegato XV è così modificato:

    a)

    il capo 3(B) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 3 (B)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

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    b)

    il capo 3 (D) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 3 (D)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da pelliccia

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    c)

    il capo 4 (A) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 4 (A)

    Certificato sanitario

    Per l’importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito (2) nell’Unione europea

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    d)

    Il capo 4 (C) è sostituto dal seguente:

    «CAPO 4 (C)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d’allevamento

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    e)

    il capo 4 (D) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 4 (D)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d’allevamento

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    f)

    il capo 6 (A) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 6 (A)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione/il transito (2) nell’Unione europea di trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli.

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    g)

    il capo 8 è sostituito dal seguente:

    «CAPO 8

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali (2)

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    h)

    il capo 10 (B) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 10 (B)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

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    i)

    il capo 11 è sostituito dal seguente:

    «CAPO 11

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano, da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

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    j)

    il capo 14 (A) è sostituito dal seguente:

    «CAPO 14 (A)

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi

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    k)

    il capo 15 è sostituito dal seguente:

    «CAPO 15

    Certificato sanitario

    Per la spedizione o il transito (2) nell’Unione europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

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    11)

    nell’allegato XVI, capo III, la sezione 6 è sostituita da testo seguente:

    «Sezione 6

    Controlli ufficiali concernenti l’alimentazione di animali selvatici e di determinati animali di giardini zoologici con materiali di categoria 1

    L’autorità competente verifica lo stato di salute degli animali d’allevamento nella regione in cui viene effettuata l’alimentazione di cui all’allegato VI, capo II, sezioni 2, 3 e 4, ed opera un’adeguata sorveglianza della TSE, che comporta il regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio per le TSE.

    Tali campioni comprendono i campioni prelevati da animali sospetti e da vecchi animali riproduttori.»


    (1)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.»;


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