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Document 32013R0294
Commission Regulation (EU) No 294/2013 of 14 March 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013 , che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 98 del 6.4.2013, p. 1–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
6.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 294/2013 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2013
che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 21, paragrafo 6, lettera c), l’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 40, primo comma, lettera d), l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 contiene norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Contiene inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per alcuni prodotti derivati, oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme sulla determinazione del punto finale per alcuni prodotti derivati. |
(3) |
Nel suo parere del 7 febbraio 2011 sulla capacità dei processi oleochimici di ridurre al minimo i possibili rischi legati alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella categoria 1 di sottoprodotti di origine animale (3), l’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che sottoponendo il materiale della categoria 1 a scissione idrolitica del grasso e idrogenazione si riducono in modo significativo i rischi di diffusione della TSE. Sussistono tuttavia alcune incertezze per quanto riguarda la riduzione dell’infettività della TSE nei prodotti oleochimici derivati dal materiale della categoria 1. Per questo motivo non si può affermare con sicurezza che questi prodotti siano privi di infettività; se introdotti nella catena alimentare e dei mangimi, potrebbero quindi comportare un rischio. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(4) |
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede deroghe per l’impiego di materiali di categoria 2 e 3 nell’alimentazione di certi animali che non entrano nella catena alimentare, compresi gli animali da circo. Dato che alcuni animali da circo appartengono a specie normalmente utilizzate per la produzione alimentare, è necessario sottoporre l’impiego di questi materiali nei mangimi degli animali da circo alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(5) |
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede una deroga per lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli attraverso incenerimento o sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica o degli animali. L’articolo 15, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede norme particolari per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli. La frase introduttiva di tale articolo va quindi rettificata di conseguenza con un riferimento alle norme particolari per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli. |
(6) |
L’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 per lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale periodo transitorio va prolungato di due anni, nel corso dei quali devono essere raccolti altri dati sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di categoria 3 in questione. |
(7) |
Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzate come ingredienti per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In conformità all’allegato IV, parte III, punto E2, del suddetto regolamento, l’esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all’obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione. Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia. Dato che è stato constatato il rischio di un uso inappropriato delle norme sull’esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia. |
(8) |
La trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas è autorizzata a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. La produzione di biogas comporta la generazione di frazioni solide o liquide ed è necessario chiarire che le prescrizioni sullo smaltimento di questi residui si applicano a entrambe le frazioni. |
(9) |
Nel suo parere del 30 novembre 2010 sui rischi abiotici per la salute pubblica e degli animali della glicerina come co-prodotto della produzione di biodiesel a partire da sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (SOA) e da oli vegetali (5), l’EFSA ha riconosciuto che la glicerina trasformata per la produzione di biodiesel con il metodo di trasformazione 1, di cui all’allegato IV, capo III, del regolamento (CE) n. 142/2011, è un materiale sicuro per quanto riguarda il rischio di TSE. La glicerina come co-prodotto della produzione di biodiesel può essere trasformata in biogas e residui della digestione dopo la produzione di biogas ed applicata al terreno senza rischi per la salute pubblica e degli animali sul territorio nazionale dello Stato membro produttore, su decisione dell’autorità competente. |
(10) |
I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 13, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere applicati sul terreno senza trasformazione se l’autorità competente ritiene che non presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile. Gli stessi prodotti possono essere compostati o trasformati in biogas senza essere trasformati in precedenza. |
(11) |
La dicitura standard per la descrizione dei sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati negli scambi tra Stati membri riportata nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 deve figurare in modo visibile e leggibile sull’imballaggio, sul contenitore o sul veicolo durante il trasporto e l’immagazzinaggio. È opportuno estendere l’elenco delle diciture standard per tener conto degli scambi di letame trasformato. |
(12) |
L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009 fa obbligo agli operatori di informare l’autorità competente dello Stato membro di destinazione della propria intenzione di spedire partite di materiali di categoria 1 o 2. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per mettere a disposizione i loro impianti per la cremazione di animali da compagnia provenienti da altri Stati membri limitrofi. In questi casi la prescrizione dell’articolo 48, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 comporta oneri amministrativi supplementari inutili. |
(13) |
L’allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati alla produzione di materie prime per mangimi. È opportuno modificare la formulazione della deroga concernente l’immissione sul mercato del latte trasformato conformemente alle norme nazionali al fine di comprendere anche i prodotti a base di latte e derivati dal latte e allineare così la sezione 4, parte II, di detto capo alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare alla sua lettera f), con l’autorizzazione della trasformazione di certi prodotti alimentari non più destinati al consumo umano in materie prime per mangimi destinati agli animali d’allevamento diversi dagli animali da pelliccia. |
(14) |
Quando prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti ingredienti di origine animale sono utilizzati come materiali di base per la produzione di mangimi destinati ad animali d’allevamento, si applicano prescrizioni specifiche per evitare il rischio di trasmissione di malattie agli animali. Tuttavia, se i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non contengono carne, pesce o prodotti a base di carne o pesce, è opportuno consentire il loro utilizzo per la produzione di mangimi destinati agli animali d’allevamento, a condizione che non presentino problemi di trasmissione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali. |
(15) |
L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei fertilizzanti organici e degli ammendanti. Questi prodotti possono essere fabbricati con materiali di categoria 2 e 3, in conformità alle prescrizioni dell’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011. Nel caso delle proteine animali trasformate dei materiali di categoria 3, devono essere rispettate le prescrizioni specifiche sulla produzione stabilite dall’allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, anche per le proteine animali trasformate destinate esclusivamente all’impiego nei mangimi per animali da compagnia. Per motivi di chiarezza è necessario modificare l’allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011 ed introdurre riferimenti alle norme di trasformazione per le proteine animali trasformate. |
(16) |
Per promuovere la scienza e la ricerca sulla biodiversità, occorre accordare una deroga ai depositi di collezioni, alle organizzazioni scientifiche e ai musei per quanto riguarda la raccolta, il trasporto e l’utilizzo di animali o parti di animali conservati in mezzi di coltura, racchiusi completamente in microvetrini o in forma di campioni genetici trasformati. È opportuno modificare di conseguenza le prescrizioni sui trofei di caccia e su altre preparazioni di animali di cui all’allegato XIII, capo VI, del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(17) |
L’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni per le importazioni nell’Unione di sottoprodotti di origine animale. Occorre migliorare la formulazione di alcune parti della tabella 2 per fornire informazioni più chiare. Nel caso di alcune merci che possono essere costituite da sottoprodotti animali di diversa origine, occorre modificare di conseguenza l’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione di sottoprodotti di origine animale delle specie interessate indicate nella tabella 2. È opportuno tenere conto delle modifiche nei certificati corrispondenti figuranti nell’allegato XV di detto regolamento. |
(18) |
Gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti a partire da materiali di categoria 3 diversi da quelli indicati nell’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le stesse norme che si applicano all’immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia all’interno dell’UE vanno applicate anche alle importazioni dai paesi terzi. Occorre estendere il certificato dell’allegato XV, capo 3 (B), del regolamento (UE) n. 142/2011 conformemente all’articolo 10, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
(19) |
Occorre precisare alcuni requisiti relativi all’importazione di sangue e di prodotti sanguigni, in particolare quelli relativi all’origine del sangue. Il sangue deve provenire da fonti sicure che possono essere un macello riconosciuto conformemente alla normativa dell’UE o alla legislazione nazionale di un paese terzo o animali vivi allevati a questo scopo. Il sangue proveniente da queste fonti sicure può anche essere misto. Il testo dei relativi certificati va modificato di conseguenza. È quindi opportuno modificare l’allegato XIV e i certificati sanitari di cui ai capi 4 (A), 4 (C) e 4 (D) dell’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(20) |
L’allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene disposizioni sui controlli ufficiali dell’alimentazione degli uccelli necrofagi con materiale di categoria 1. A norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l’autorità competente può autorizzare l’utilizzazione di materiale di categoria 1 nell’alimentazione di specie minacciate o protette di uccelli necrofagi e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale. È quindi opportuno estendere le norme in vigore sui controlli ufficiali relativi all’alimentazione degli uccelli necrofagi a tutti gli animali per i quali l’utilizzazione di materiale di categoria 1 nell’alimentazione può essere autorizzata a norma dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(21) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011. |
(22) |
Al fine di evitare perturbazioni negli scambi, è necessario stabilire un periodo transitorio in cui le importazioni di merci alle quali si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal presente regolamento, sono accettate dagli Stati membri in conformità alle norme in vigore prima dell’entrata in vigore/della data di applicazione del presente regolamento. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 3, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:
|
2) |
l’articolo 13 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 15, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se l’autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all’allegato VI, capo III:»; |
4) |
all’articolo 36, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»; |
5) |
gli allegati I, IV, V, VI, VIII, X, XI e gli allegati da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Per un periodo transitorio fino al 26 dicembre 2013, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello figurante nell’allegato XV, capi 3 (B), 3 (D), 4 (A), 4 (C), 4 (D), 6 (A), 8, 10 (B), 11, 14 (A) e 15 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione, a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 26 ottobre 2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(3) The EFSA Journal (2011); 9(2):1976.
(4) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(5) The EFSA Journal 2010; 8(12):1934.
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
nell’allegato IV, capo IV, la sezione 3 è così modificata:
|
3) |
nell’allegato V, capo I, sezione 1, punto 2, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
|
4) |
nell’allegato VI, capo II, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «I materiali di categoria 2 e 3 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per l’alimentazione degli animali indicati al paragrafo 1, lettere a), b), d), f), g) e h) di tale articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni, in aggiunta alle condizioni stabilite dall’autorità competente in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento:»; |
5) |
l’allegato VIII è così modificato:
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6) |
nell’allegato X, il capo II è così modificato:
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7) |
nell’allegato XI, capo II, sezione 1, punto 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
|
8) |
l’allegato XIII è così modificato:
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9) |
l’allegato XIV è così modificato:
|
10) |
l’allegato XV è così modificato:
|
11) |
nell’allegato XVI, capo III, la sezione 6 è sostituita da testo seguente: «Sezione 6 Controlli ufficiali concernenti l’alimentazione di animali selvatici e di determinati animali di giardini zoologici con materiali di categoria 1 L’autorità competente verifica lo stato di salute degli animali d’allevamento nella regione in cui viene effettuata l’alimentazione di cui all’allegato VI, capo II, sezioni 2, 3 e 4, ed opera un’adeguata sorveglianza della TSE, che comporta il regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio per le TSE. Tali campioni comprendono i campioni prelevati da animali sospetti e da vecchi animali riproduttori.» |