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Document 32013R0286

Regolamento di esecuzione (UE) n. 286/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013 , relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli a motivo dell’adesione della Croazia

GU L 86 del 26.3.2013, pp. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/286/oj

26.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 286/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli a motivo dell’adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre adottare misure transitorie per evitare il rischio di sviamenti di traffico a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea, il 1o luglio 2013.

(2)

Gli sviamenti di traffico che rischiano di perturbare le organizzazioni di mercato sono spesso provocati da prodotti movimentati artificialmente per beneficiare dell’allargamento dell’Unione e che non fanno parte delle normali scorte dello Stato aderente. L’accumulo di tali eccedenze può inoltre provocare distorsioni della concorrenza tali da incidere sul corretto funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati. Anche la produzione nazionale può dare luogo a eccedenze. Occorre pertanto istituire un prelievo effettivo, proporzionato e dissuasivo da applicare alle eccedenze in Croazia, di importo pari alla differenza tra i dazi all’importazione applicabili in Croazia prima dell’adesione e i dazi all’importazione applicabili nell’Unione, maggiorata del 20 %.

(3)

Occorre evitare che le merci per le quali sono state pagate restituzioni all’esportazione anteriormente al 1o luglio 2013 fruiscano di una seconda restituzione in caso di esportazione nei paesi terzi dopo il 30 giugno 2013.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai prodotti indicati nell’allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «prodotti» si intendono i prodotti agricoli e/o le merci non comprese nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 3

Prelievi a carico dei detentori di prodotti in libera pratica

1.   Fatto salvo l’allegato IV, sezione 3, lettera a), dell’atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, la Croazia riscuote prelievi a carico dei detentori di eccedenze di prodotti in libera pratica al 1o luglio 2013.

2.   Al fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, la Croazia tiene conto:

a)

delle medie delle scorte disponibili nel periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2013;

b)

dell’andamento dei flussi commerciali nel periodo dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2013;

c)

delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

La nozione di «eccedenza» si applica ai prodotti importati in Croazia o originari della Croazia nonché ai prodotti che si trovano al di fuori del territorio doganale della Croazia, ma sono destinati al mercato croato.

La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1o luglio 2013.

3.   L’importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il dazio all’importazione applicabile nell’Unione in conformità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), compresi eventuali dazi addizionali applicabili il 30 giugno 2013, e il dazio all’importazione applicabile in Croazia alla medesima data, maggiorata del 20 %. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale della Croazia.

4.   La Croazia procede senza indugio a un inventario delle scorte esistenti al 1o luglio 2013. A tal fine può avvalersi di un sistema di identificazione dei detentori di eccedenze, basato sull’analisi dei rischi, che tenga conto dei seguenti criteri:

a)

tipo di attività del detentore;

b)

capienza dei magazzini;

c)

volume di attività.

La Croazia comunica alla Commissione, entro il 1o luglio 2013, le misure attuate prima dell’adesione per evitare l’accumulo di scorte a fini speculativi in vista dell’adesione, in particolare per sorvegliare e scoprire i flussi di importazione di prodotti che rischiano più di altri di essere accumulati a questo scopo.

La Croazia notifica alla Commissione, entro il 31 marzo 2014, l’entità delle eccedenze per prodotto, esclusi i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all’articolo 4.

5.   Se un codice NC si riferisce a più prodotti per i quali il dazio all’importazione di cui al paragrafo 3 non è identico, l’inventario delle scorte di cui al paragrafo 4 è effettuato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti soggetti a un dazio all’importazione diverso.

Articolo 4

Inventario delle scorte pubbliche

Entro il 1o ottobre 2013 la Croazia comunica l’elenco delle merci, con i rispettivi quantitativi, che fanno parte delle scorte pubbliche che detiene, conformemente all’allegato IV, sezione 3, dell’atto di adesione.

Articolo 5

Scorte nazionali di sicurezza

Le scorte di cui all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 4 non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dalla Croazia. La Croazia informa la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento dell’Unione.

Articolo 6

Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi

Lo Stato membro che sospetti che i prelievi di cui all’articolo 3 non sono stati pagati per un determinato prodotto ne informa la Croazia affinché adotti le misure del caso.

Articolo 7

Prova del mancato pagamento delle restituzioni

I prodotti la cui dichiarazione di esportazione in paesi terzi è accettata dalla Croazia nel periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 possono beneficiare di una restituzione all’esportazione se tale restituzione è stata fissata in conformità dell’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), purché sia accertato che non sono già state versate restituzioni all’esportazione per i medesimi prodotti o per i loro componenti.

Articolo 8

Divieto di doppio pagamento di misure di sostegno al mercato

I prodotti per i quali sia stata versata una restituzione all’esportazione non possono beneficiare di misure di intervento o di aiuti previsti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3).

Articolo 9

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Esso si applica fino al 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)   GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Codice NC

Designazione delle merci

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0203 21

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

– congelate:

– – in carcasse o mezzene

0203 22

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

0203 29

– – altre

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0206 10

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

– della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 29

– – altre

0207 12

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

– di galli e di galline

– – interi, freschi o refrigerati

0207 14

– – Pezzi e frattaglie, congelati

0207 25

– di tacchine e di tacchini

– – interi, freschi o refrigerati

0207 27

– – Pezzi e frattaglie, congelati

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

0402 10

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0402 21

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %;

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402 29

– – altri

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0406

Formaggi e latticini

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

0811 10 11

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %

0811 10 19

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– – – altre, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %

0811 10 90

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– altre, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

1002

Segale

1003

Orzo

1004

Avena

1005

Granturco

1006 10

Risone (riso «paddy»)

1006 20

Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

1006 40 00

Rotture di riso

1007

Sorgo da granella

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1107

Malto, anche torrefatto

1108

Amidi e fecole; inulina

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

2003 10

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

2008 30 55

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

– – – – Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi

2008 30 75

Agrumi, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg

– – – – Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi

Ex 2008 30 90

Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi

– – – senza aggiunta di zuccheri

2008 70 92

Pesche, comprese le pesche noci

– – – senza aggiunta di alcole e zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 5 kg

2204 30

– Altri mosti di uva

2207

– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

2208 90 91

– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

– – – inferiore o uguale a 2 litri

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri


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