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Doiciméad 32013R0197

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    GU L 65 del 8.3.2013, lgh. 15-16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Stádas dlíthiúil an doiciméid I bhfeidhm

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/197/oj

    8.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 65/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 (2) della Commissione fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009.

    (2)

    È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 al fine di includere nell’elenco due sostanze per le quali non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione.

    (3)

    Inoltre, non è più necessario mantenere nell’elenco una sostanza che figura attualmente nell’allegato 3 della terza parte dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), concernente le sostanze farmaceutiche che sono esenti da dazio.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

    (2)  GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 33.

    (3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è così modificato:

    1)

    dopo la riga con il codice NC ex 2845 90 90 per (Ossigeno-18) acque, è inserita la seguente riga:

     

    «ex 2849 90 90

    Polvere di carburo di silicio e titanio, di purezza, in peso, di 99 % o più»;

    2)

    dopo la riga con il codice NC ex 2926 90 95 per 2-Naftonitrile, è inserita la seguente riga:

     

    «ex 2934 99 90

    Oligomeri morfolini fosforodiamidati (oligonucleotidi morfolino)»;

    3)

    la seguente riga è soppressa:

    «0014364-6

    ex 2923 90 00

    Bromuro di decametonio (DCI)».


    Barr