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Doiciméad 32013R0197
Commission Implementing Regulation (EU) No 197/2013 of 7 March 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 80/2012 establishing the list of biological or chemical substances provided for in Article 53(1)(b) of Council Regulation (EC) No 1186/2009 setting up a Community system of reliefs from custom duty
Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Regolamento di esecuzione (UE) n. 197/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
GU L 65 del 8.3.2013, lgh. 15-16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
I bhfeidhm
8.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 65/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 197/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2013
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 della Commissione, che fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 (2) della Commissione fissa l’elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009. |
(2) |
È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 al fine di includere nell’elenco due sostanze per le quali non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale dell’Unione. |
(3) |
Inoltre, non è più necessario mantenere nell’elenco una sostanza che figura attualmente nell’allegato 3 della terza parte dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), concernente le sostanze farmaceutiche che sono esenti da dazio. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(2) GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 33.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 80/2012 è così modificato:
1) |
dopo la riga con il codice NC ex 2845 90 90 per (Ossigeno-18) acque, è inserita la seguente riga:
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2) |
dopo la riga con il codice NC ex 2926 90 95 per 2-Naftonitrile, è inserita la seguente riga:
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3) |
la seguente riga è soppressa:
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