EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013 , che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 65 del 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inserimento del Giappone nell’elenco dei paesi terzi o regioni di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di determinate carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, punto 1) primo comma e punto 4),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2) stabilisce le condizioni sanitarie per l’importazione di animali vivi e di carni fresche. In virtù del regolamento (UE) n. 206/2010 le carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate solo se provenienti da territori o da regioni di paesi terzi elencati nella parte 1 dell’allegato II di tale regolamento e soddisfano le pertinenti condizioni.

(2)

Il Giappone ha chiesto di essere inserito nell’elenco dei paesi importatori di carni bovine fresche nell’Unione. Sebbene l’audit condotto in Giappone nel 2008 dai servizi della Commissione sulla carne bovina avesse confermato che le condizioni erano soddisfatte, l’introduzione del Giappone nell’elenco dei paesi importatori di carne bovina è stata rimandata poiché nel 2010 nel paese si sono verificati casi di afta epizootica.

(3)

Il Giappone in seguito ha debellato la malattia e il suo territorio è stato riconosciuto indenne dall’afta epizootica senza vaccinazione dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

(4)

Il Giappone, che offre quindi garanzie sufficienti per quanto riguarda la salute degli animali, ha chiesto nuovamente di essere inserito nell’elenco dei paesi terzi autorizzati ad importare carni bovine fresche nell’Unione.

(5)

È pertanto opportuno autorizzare l’importazione dal Giappone di carni bovine fresche nell’Unione.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II, parte 1, del regolamento n. 206/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, dopo la riga relativa all’Islanda è inserita la riga relativa al Giappone:

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Termine finale (3)

Termine iniziale (4)

Modelli

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

«JP — Giappone

JP

Tutto il paese

BOV

 

 

 

28 marzo 2013»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)  Le carni di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 possono essere importate nell’Unione per un periodo di 90 giorni da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nell’Unione per 40 giorni da tale data. (N.B.: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(4)  Possono essere importate nell’Unione solo le carni di animali macellati a decorrere dalla data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data significa che non vi sono limitazioni temporali).


Top