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Document 32013R0085
Council Regulation (EU) No 85/2013 of 31 January 2013 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento (UE) n. 85/2013 del Consiglio, del 31 gennaio 2013 , che modifica il Regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Regolamento (UE) n. 85/2013 del Consiglio, del 31 gennaio 2013 , che modifica il Regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
GU L 32 del 1.2.2013, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
1.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 85/2013 DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2013
che modifica il Regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/812/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
In linea con la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq (2), congela in particolare i fondi e le risorse economiche appartenenti a Saddam Hussein e ad altri alti funzionari dell’ex regime iracheno. |
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(2) |
Conformemente al paragrafo 23 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1210/2003 consente agli Stati membri di rendere disponibili tali fondi e risorse economiche per il loro trasferimento al Fondo di sviluppo per l’Iraq. |
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(3) |
Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso, conformemente al paragrafo 5, che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituirlo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011. |
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(4) |
È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1210/2003 per permettere il trasferimento dei fondi, degli altri mezzi finanziari o risorse economiche congelati al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(5) |
È inoltre opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
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1) |
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 4 sono resi disponibili esclusivamente per il loro trasferimento al meccanismo istituito dal governo iracheno per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, alle condizioni stabilite nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; |
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2) |
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
|
EEAS 02/309 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
Belgio |
|
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu» |