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Document 32013R0065

Regolamento di esecuzione (UE) n. 65/2013 della Commissione, del 24 gennaio 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

GU L 22 del 25.1.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/65/oj

25.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 65/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2013

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (2) prevede all’allegato III, parte A, che gli Stati membri devono comunicare determinate informazioni alla Commissione per quanto riguarda l’olio di oliva e le olive da tavola per varie campagne di commercializzazione e fissa i termini per la trasmissione di tali dati. Esso stabilisce inoltre norme comuni relative alla comunicazione delle informazioni alla Commissione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(2)

Ai fini di un maggiore controllo della situazione di mercato e tenuto conto dell’esperienza acquisita in materia, occorre semplificare, precisare, aggiungere o eliminare taluni obblighi di comunicazioni degli Stati membri previsti all’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008.

(3)

A tal fine, è necessario aggiungere un obbligo relativo alla comunicazione dell’utilizzazione totale dell’olio di oliva e delle scorte di fine campagna e di eliminare l’obbligo concernente le informazioni relative alle olive da tavola.

(4)

Pertanto, occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 è modificata come segue:

1)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Anteriormente al 15 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva e il consumo interno totali di olio di oliva e delle scorte di fine campagna.

Anteriormente al 15 ottobre e al 15 aprile, essi comunicano alla Commissione, per la campagna di commercializzazione in corso, una valutazione della produzione totale di olio di oliva e una valutazione del consumo interno e delle scorte di fine campagna.»;

2)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Da settembre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti dall’inizio della campagna di commercializzazione interessata fino a e alla fine del mese precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


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