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Document 32013R0037

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 37/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    GU L 16 del 19.1.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/37/oj

    19.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 37/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 18 gennaio 2013

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

    (2)

    Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice dei paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MA

    70,6

    TN

    83,9

    TR

    121,1

    ZZ

    91,9

    0707 00 05

    EG

    200,0

    JO

    182,1

    MA

    158,2

    TR

    161,3

    ZZ

    175,4

    0709 91 00

    EG

    119,3

    ZZ

    119,3

    0709 93 10

    EG

    105,4

    MA

    95,9

    TR

    139,5

    ZZ

    113,6

    0805 10 20

    EG

    53,3

    MA

    63,2

    TN

    69,9

    TR

    64,6

    ZZ

    62,8

    0805 20 10

    IL

    162,4

    MA

    90,9

    ZZ

    126,7

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    IL

    115,4

    KR

    139,7

    TR

    82,7

    ZZ

    112,6

    0805 50 10

    EG

    87,0

    TR

    80,3

    ZZ

    83,7

    0808 10 80

    CN

    86,0

    MK

    35,9

    US

    172,9

    ZZ

    98,3

    0808 30 90

    CN

    56,2

    US

    132,9

    ZZ

    94,6


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


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