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Document 32013R0025

Regolamento (UE) n. 25/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 13 del 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

17.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/1


REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare diacetato di potassio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi, nutrienti, e delle condizioni del loro uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Tali elenchi possono essere modificati conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata tanto su iniziativa della Commissione quanto a seguito di una domanda.

(6)

Il 27 settembre 2010 una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del diacetato di potassio come conservante è stata presentata ed è disponibile per gli Stati membri.

(7)

Il diacetato di potassio è richiesto per l’uso in alternativa all’additivo alimentare diacetato di sodio E 262 (ii) che viene utilizzato come inibitore di crescita di microrganismi. La sostituzione del diacetato di sodio E 262 (ii) col diacetato di potassio può contribuire alla riduzione dell’assunzione di sodio.

(8)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Il diacetato di potassio è un composto equimolecolare di due additivi alimentari autorizzati (acetato di potassio E 261 e acido acetico E 260). Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato le diverse funzioni tecnologiche degli additivi alimentari nel 1990. Per acidi, basi e loro sali le valutazioni si sono basate sugli anioni e cationi elencati. L’acido acetico (E 260) e i suoi sali, gli acetati e i diacetati di ammonio, sodio, potassio e calcio, sono stati oggetto della valutazione. Il comitato ha istituito un gruppo sulla dose giornaliera ammissibile non specificata per tutte queste sostanze. Ciò significa che l’uso di tali sostanze al fine di ottenere l’effetto tecnologico desiderato non rappresenta un pericolo per la salute. L’autorizzazione all’uso di diacetato di potassio in modo analogo all’acetato di potassio non comporta effetti sulla salute umana e non è di conseguenza necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(9)

Il diacetato di potassio va autorizzato per lo stesso uso dell’acetato di potassio. Negli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008, perciò, la denominazione attuale dell’additivo E 261, cioè «acetato di potassio», dovrebbe essere sostituita dall’espressione «acetati di potassio», che comprende sia l’acetato che il diacetato di potassio.

(10)

È opportuno inserire le specifiche per il diacetato di potassio nel regolamento (UE) n. 231/2012. Nell’allegato di tale regolamento il numero E 261 (ii) dovrebbe essere assegnato al diacetato di potassio, mentre il numero di acetato di potassio, attualmente indicato come E 261, dovrebbe essere modificato in E 261 (i). Questa nuova numerazione non ha conseguenze per i requisiti in materia di etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro uso si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’uso di diacetato di potassio prima di tale data è necessario indicare una data di applicazione precedente per tale additivo alimentare.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

A.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

Nella parte B, punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio (1)

2)

Nella parte C, gruppo I, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio (2)

quantum satis

3)

Nella parte E:

a)

Nei prodotti alimentari in scatola o in barattolo categoria 04.2.3 «ortofrutticoli», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

b)

Nella categoria di alimenti 07.1.1 «Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

c)

Nella categoria di alimenti 07.1.2 «Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

solo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

d)

Nella categoria di alimenti 08.1.2 «Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

e)

Nella categoria di alimenti 13.1.3 «Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE» la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

 

solo alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti trasformati, solo per l’aggiustamento del pH

Periodo di applicazione:

dal 6 febbraio 2013»

B.

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

Nella parte 3, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

quantum satis

quantum satis»

 

b)

Nella parte 5, sezione A, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio

quantum satis

Tutti i nutrienti»

 

c)

Nella parte 6, tabella 1, la voce relativa all’additivo E 261 è sostituita come segue:

«E 261

Acetati di potassio»


(1)  Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»

(2)  Periodo di applicazione: dal 6 febbraio 2013»


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

a)

Nella voce relativa all’additivo E 261, il titolo è sostituito dal seguente:

«E 261 (i) ACETATO DI POTASSIO»

b)

La seguente voce è inserita dopo la voce relativa all’additivo E 261 (i):

«E 261 (ii) DIACETATO DI POTASSIO

Sinonimi

 

Definizione

Il diacetato di potassio è un composto molecolare di acetato di potassio e acido acetico

EINECS

224-217-7

Denominazione chimica

Idrogenodiacetato di potassio

Formula chimica

C4H7KO4

Peso molecolare

158,2

Tenore

Contenuto: 36-38 % di acido acetico libero e 61-64 % di acetato di potassio

Descrizione

Cristalli bianchi

Identificazione

pH

4,5-5 (soluzione acquosa al 10 %)

Test dell’acetato

Positivo

Test del potassio

Positivo

Purezza

Contenuto d’acqua

Non più dell’1 % (metodo di Karl Fischer)

Acido formico, formiati e altre sostanze ossidabili

Non più di 1 000 mg/kg espressi come acido formico

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»


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