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Document 32013L0063
Commission Implementing Directive 2013/63/EU of 17 December 2013 amending Annexes I and II to Council Directive 2002/56/EC as regards minimum conditions to be satisfied by seed potatoes and lots of seed potatoes Text with EEA relevance
Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013 , recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013 , recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 341 del 18.12.2013, p. 52–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/52 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1) |
Successivamente all’adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati sviluppati nuovi metodi di selezione delle patate e vi sono stati progressi negli strumenti diagnostici per l’individuazione degli organismi nocivi e nelle pratiche agronomiche di lotta alla diffusione di tali organismi. |
(2) |
Grazie a questi sviluppi tecnici la produzione di tuberi-seme di patata può essere assoggettata a prescrizioni più rigorose di quelle dettate dagli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. Allo stesso tempo si è avuta conoscenza di nuovi agenti patogeni, mentre la comprensione delle malattie esistenti ha progredito, indicando che alcune malattie impongono misure più rigorose. |
(3) |
In tale contesto le norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate sono state adeguate per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici menzionati (2). |
(4) |
In considerazione di questi sviluppi vanno aggiornate determinate condizioni minime e tolleranze esposte negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE; nell’allegato II vanno inoltre aggiunte restrizioni relative a croste nere dei tuberi di patata, scabbia pulverulenta della patata e tuberi-seme eccessivamente disidratati e raggrinziti. |
(5) |
Successivamente all’adozione della direttiva 2002/56/CE vi sono stati progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi per i tuberi-seme. Limitare il numero di generazioni è un procedimento obbligato per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Il limite massimo di sette generazioni per i tuberi-seme di patate pre-base e di base costituisce un buon compromesso tra la necessità di moltiplicare quantitativi sufficienti di tuberi-seme per la produzione di tuberi-seme certificati e la tutela del loro stato sanitario. |
(6) |
Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. vanno escluse dall’allegato I in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 69/464/CEE del Consiglio (3). Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., al quale è stato successivamente attribuito il nome di Clavibacter michiganensis sottospecie sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., vanno escluse dagli allegati I e II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio (4). Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Heterodera rostochiensis Woll., al quale è stato successivamente attribuito il nome di Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, vanno escluse dall’allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 2007/33/CE del Consiglio (5). Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, al quale è stato successivamente attribuito il nome di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., vanno escluse dall’allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio (6). |
(7) |
È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2002/56/CE
Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(2) UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes (norme in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate), edizione 2011, New York.
(3) Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).
(4) Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).
(5) Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).
(6) Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 7: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.» |