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Document 32013L0045

    Direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013 , che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 213 del 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

    8.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 213/20


    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/45/UE DELLA COMMISSIONE

    del 7 agosto 2013

    che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 44, paragrafo 2 l'articolo 45 e l'articolo 48, paragrafo 1, lettera b),

    vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto, in particolare per quanto riguarda la denominazione botanica di specie di pomodoro.

    (2)

    In seguito a tale sviluppo occorre pertanto modificare le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE nonché la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in località e regioni particolari e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (3).

    (3)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2002/55/CE

    La direttiva 2002/55/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum L.»;

    2)

    nella tabella di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato II, i termini «Lycopersicon esculentum» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.»;

    3)

    nella tabella di cui al punto 2 dell’allegato III, i termini «Lycopersicon esculentum» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

    Articolo 2

    Modifiche della direttiva 2008/72/CE

    Nella tabella di cui all’allegato II della direttiva 2008/72/CE i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

    Articolo 3

    Modifiche della direttiva 2009/145/CE

    La direttiva 2009/145/CE è così modificata:

    1)

    nella tabella di cui all’allegato I, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum L.»;

    2)

    nella tabella di cui all’allegato II, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» sono sostituiti da «Solanum lycopersicum L.».

    Articolo 4

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 6

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

    (2)  GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28.

    (3)  GU L 312 del 27.11.2009, pag. 44.


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