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Document 32013L0037

    Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 175 del 27.6.2013, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2021; abrogato da 32019L1024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/37/oj

    27.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 175/1


    DIRETTIVA 2013/37/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 2013

    che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I documenti prodotti dagli enti pubblici degli Stati membri costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l’economia della conoscenza.

    (2)

    La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (3), stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri.

    (3)

    Le politiche relative all’apertura dei dati, che incoraggiano un’ampia disponibilità e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l’impegno sociale. Questo però presuppone che le decisioni in merito all’autorizzazione o al divieto di riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono lasciate alle diverse norme e pratiche degli Stati membri o degli enti pubblici interessati.

    (4)

    La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all’ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.

    (5)

    Da quando è stato adottato il primo insieme di norme sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico nel 2003, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste a un’evoluzione costante delle tecnologie per l’analisi, lo sfruttamento e l’elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull’uso, sull’aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme adottate nel 2003 non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.

    (6)

    Contemporaneamente, gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo di dati pubblici accessibili ai cittadini e alle imprese, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino l’offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un’armonizzazione minima per determinare il tipo di dati pubblici disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell’informazione, che sia coerente con il pertinente regime di accesso.

    (7)

    La direttiva 2003/98/CE non prescrive attualmente l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti o l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. Nello stesso tempo la direttiva 2003/98/CE si basa sulle norme nazionali di accesso ai documenti e quindi l’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non è obbligatoria ai sensi di detta direttiva qualora l’accesso sia limitato (ad esempio, disposizioni nazionali limitano l’accesso ai cittadini o alle imprese che dimostrano un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti) o escluso (ad esempio, disposizioni nazionali escludono l’accesso a causa della natura sensibile dei documenti per motivi, tra l’altro, di sicurezza nazionale, di difesa, di pubblica sicurezza). Alcuni Stati membri hanno esplicitamente collegato il diritto di riutilizzo al diritto di accesso, cosicché tutti i documenti generalmente accessibili sono anche riutilizzabili. In altri Stati membri il legame tra questi due insiemi di norme è meno chiaro e ciò dà luogo a incertezza del diritto.

    (8)

    Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE affinché stabilisca in modo chiaro l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. Le modifiche apportate a opera della presente direttiva non cercano di definire o modificare i regimi di accesso all’interno degli Stati membri, che restano di responsabilità di questi ultimi.

    (9)

    Tenendo conto del diritto dell’Unione e degli obblighi internazionali incombenti sugli Stati membri sull’Unione, in particolare nell’ambito della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.

    (10)

    La direttiva 2003/98/CE dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.

    (11)

    La presente direttiva dovrebbe essere attuata e applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4). In particolare, è opportuno notare che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono determinare le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito. Inoltre, uno dei principi di detta direttiva è che dopo la raccolta i dati personali non devono essere ulteriormente trattati in modo incompatibile con gli scopi determinati, espliciti e legittimi per i quali sono stati raccolti.

    (12)

    La direttiva 2003/98/CE non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.

    (13)

    Occorre inoltre che l’ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.

    (14)

    È opportuno che l’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE sia esteso alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi.

    (15)

    Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Più ampie possibilità di riutilizzo del materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l’altro, consentire alle imprese dell’Unione di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

    (16)

    Le normative e le prassi applicabili negli Stati membri allo sfruttamento delle risorse culturali del settore pubblico differiscono notevolmente fra loro, il che rappresenta un ostacolo alla valorizzazione del potenziale economico di tali risorse. Poiché le biblioteche, i musei e gli archivi continuano a investire nella digitalizzazione, numerosi soggetti mettono già a disposizione i contenuti di dominio pubblico a fini di riutilizzo e cercano attivamente opportunità di riutilizzo del loro contenuto. Tuttavia, dato che operano all’interno di contesti normativi e culturali molto diversi, le istituzioni culturali hanno posto in essere pratiche di sfruttamento dei contenuti assai divergenti.

    (17)

    Poiché le differenze tra normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione nell’Unione, è opportuno avviare un’armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo del materiale culturale pubblico nelle biblioteche, nei musei e negli archivi.

    (18)

    L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE dovrebbe essere limitata a tre tipi di istituzioni culturali, vale a dire biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, poiché le loro collezioni sono e diverranno sempre più un materiale prezioso per il riutilizzo in numerosi prodotti, come le applicazioni mobili. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo». Dal momento che quasi tutto il loro materiale è coperto da diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall’ambito di applicazione di detta direttiva, la loro inclusione nel suo ambito applicativo avrebbe scarso effetto.

    (19)

    La digitalizzazione rappresenta un mezzo importante per garantire un più ampio accesso e riutilizzo del materiale culturale nell’ambito dell’istruzione, del lavoro o del tempo libero. Essa offre anche notevoli opportunità economiche, consentendo una più agevole integrazione del materiale culturale nei servizi e prodotti digitali, sostenendo in tal modo la creazione di occupazione e la crescita. Questi aspetti sono stati sottolineati, tra l’altro, nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 su «Europeana, le prossime tappe» (5), nella raccomandazione della Commissione 2011/711/UE, del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (6), e nelle conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2012 sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (7). Tali documenti definiscono la via da seguire per affrontare gli aspetti giuridici, finanziari e organizzativi della digitalizzazione del patrimonio culturale europeo e della sua messa in rete.

    (20)

    Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l’interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell’ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (8).

    (21)

    Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente sono dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l’estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere l’impiego di formati aperti leggibili meccanicamente.

    (22)

    Qualora per il riutilizzo di documenti gli enti pubblici richiedano un corrispettivo in denaro, è opportuno che le tariffe siano limitate ai costi marginali. Occorre tuttavia tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o dei costi relativi alla raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di taluni documenti messi a disposizione per il riutilizzo. In tali casi, gli enti pubblici dovrebbero essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l’intero gettito proveniente dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. L’obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o dei costi relativi alla raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di taluni documenti non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

    (23)

    Le biblioteche, i musei e gli archivi dovrebbero ugualmente poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Per le biblioteche, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l’utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

    (24)

    I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.

    (25)

    Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l’addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. A tal riguardo, gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare l’organismo o gli organismi, diversi dall’ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità con i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.

    (26)

    In relazione al riutilizzo di un documento, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, se del caso tramite una licenza, come la citazione della fonte e l’indicazione relativa a eventuali modifiche apportate in qualunque modo dal riutilizzatore. Le eventuali licenze per il riutilizzo di informazioni del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandole, ad esempio, all’indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l’uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l’Unione.

    (27)

    La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di un quadro di valutazione on line delle informazioni del settore pubblico con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di questo quadro di valutazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l’Unione.

    (28)

    I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l’autorità nazionale garante della concorrenza, l’autorità nazionale per l’accesso ai documenti o un’autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità con i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l’imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch’esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

    (29)

    Le norme in materia di concorrenza dovrebbero essere rispettate nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti ed evitare per quanto possibile accordi di esclusiva tra gli enti pubblici e i partner privati. Tuttavia, nel contesto di una prestazione di servizi di interesse pubblico, può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzo di determinati documenti del settore pubblico. Ciò può avvenire tra l’altro quando, in assenza di tale diritto esclusivo, non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione. Onde tenere conto di tale aspetto, la direttiva 2003/98/CE autorizza, con riserva di un riesame periodico, accordi di esclusiva laddove un diritto esclusivo sia necessario per la fornitura di un servizio di interesse pubblico.

    (30)

    In seguito all’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/98/CE alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi, è opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali, che non possono essere efficacemente inquadrate nelle norme attuali di detta direttiva sugli accordi di esclusiva. Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l’accesso dei cittadini al patrimonio culturale.

    (31)

    Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell’ambiente da quando l’accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all’utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l’accordo.

    (32)

    Al fine di tener conto dei contratti e accordi di altro tipo che concedono diritti di esclusiva e che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, è opportuno stabilire misure transitorie per tutelare gli interessi delle parti in causa qualora i loro diritti di esclusiva non rispondano alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe autorizzate dalla presente direttiva. Tali misure transitorie dovrebbero permettere alle parti interessate di mantenere i propri diritti di esclusiva fino alla fine del contratto o, per contratti aperti o contratti di durata particolarmente rilevante, per un periodo sufficientemente lungo da consentire loro di adottare misure appropriate. Tali misure transitorie non dovrebbero applicarsi ai contratti o ad altri accordi conclusi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva ma prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della stessa, al fine di evitare che vengano stipulati contratti o altri accordi di lungo termine non conformi alla presente direttiva così da eludere le future misure nazionali di recepimento da adottare. I contratti e gli altri accordi conclusi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva ma prima della data di applicazione delle misure di recepimento dovrebbero quindi conformarsi alla presente direttiva a decorrere dalla data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della stessa.

    (33)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all’intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l’effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle piccole e medie imprese, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e dall’altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti paneuropei intrinseci dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (34)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e il diritto di proprietà (articolo 17). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

    (35)

    È necessario garantire che gli Stati membri riferiscano alla Commissione in merito alla portata del riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, alle condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e alle pratiche di ricorso.

    (36)

    È opportuno che la Commissione assista gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l’imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.

    (37)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/98/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2003/98/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    ai documenti la cui fornitura è un’attività che esula dall’ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;»

    ii)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    ai documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso negli Stati membri, anche per motivi di:

    tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica,

    riservatezza statistica,

    riservatezza commerciale (ad esempio segreti commerciali, professionali o d’impresa);»

    iii)

    sono inserite le lettere seguenti:

    «c bis)

    ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti;

    c ter)

    alle parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;

    c quater)

    ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;»

    iv)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    ai documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca, comprese organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie; e»

    v)

    la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri.»;

    c)

    al paragrafo 4, il termine «comunitario» è sostituito da «unionale»;

    2)

    all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

    «6.

    “formato leggibile meccanicamente”, un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

    7.

    “formato aperto”, un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;

    8.

    “standard formale aperto”, uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l’interoperabilità del software;

    9.

    “università”, qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici.»;

    3)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Principio generale

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell’articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.»;

    4)

    all’articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c quater), o l’articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), l’ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l’ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

    4.   Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l’autorità nazionale garante della concorrenza, l’autorità nazionale per l’accesso ai documenti o un’autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l’ente pubblico interessato.»;

    5)

    l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Formati disponibili

    1.   Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati dovrebbero, nella misura del possibile, essere conformi a standard formali aperti.

    2.   Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici, l’obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l’obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

    3.   In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un’organizzazione del settore privato o pubblico.»;

    6)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Principi di tariffazione

    1.   Qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo è limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica:

    a)

    a enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

    b)

    in via eccezionale, a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Questi criteri sono definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro. In assenza di tali norme, i criteri dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro;

    c)

    a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi.

    3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), gli enti pubblici in questione calcolano l’importo totale delle tariffe in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate che tali enti ricavano dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

    4.   Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera c), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall’autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.»;

    7)

    l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Trasparenza

    1.   Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici, le condizioni applicabili e l’effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.

    2.   Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l’ente pubblico in questione indica innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, l’ente pubblico indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione alla specifica richiesta di riutilizzo.

    3.   I criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono prestabiliti dagli Stati membri e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.

    4.   Gli enti pubblici garantiscono che coloro i quali richiedono il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.»;

    8)

    all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo incondizionato o possono imporre condizioni, se del caso mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.»;

    9)

    l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    Modalità pratiche

    Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on line e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti.»;

    10)

    l’articolo 11 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente

    «2 bis.   In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell’undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.

    Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.

    Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all’ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.»;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Agli accordi di esclusiva esistenti al 1o luglio 2005 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 2, è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 31 dicembre 2008.»;

    d)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   Fatto salvo il paragrafo 3, agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 2 bis è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 18 luglio 2043.»;

    11)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Riesame

    1.   La Commissione procede al riesame dell’applicazione della presente direttiva anteriormente al 18 luglio 2018 e ne comunica i risultati, con eventuali proposte di modifica della direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    2.   Gli Stati membri presentano una relazione ogni 3 anni alla Commissione sulla disponibilità dell’informazione del settore pubblico al riutilizzo, sulle condizioni alle quali è resa disponibile e sulle pratiche per l’impugnazione. Sulla base di tale relazione, che è resa pubblica, gli Stati membri procedono al riesame dell’applicazione dell’articolo 6, con particolare riferimento ai corrispettivi superiori ai costi marginali.

    3.   Il riesame di cui al paragrafo 1 verte in particolare sull’ambito di applicazione e sull’impatto della presente direttiva, compresi l’entità dell’aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, l’interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell’industria europea dei contenuti.»

    Articolo 2

    1.   Entro il 18 luglio 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 luglio 2015.

    2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. SHATTER


    (1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 129.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

    (3)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

    (4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (5)  GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 16.

    (6)  GU L 283 del 29.10.2011, pag. 39.

    (7)  GU C 169 del 15.6.2012, pag. 5.

    (8)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.


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