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Document 32013L0031
Directive 2013/31/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets Text with EEA relevance
Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 178 del 28.6.2013, p. 107–108
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
28.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/107 |
DIRETTIVA 2013/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2013
che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti sono stabilite nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3). |
(2) |
Dette norme fanno riferimento alle norme pertinenti di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi o territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (4). |
(3) |
Vista l’abrogazione del regolamento (CE) n. 998/2003 tramite il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (5), è necessario modificare la direttiva 92/65/CEE sopprimendo i riferimenti al regolamento (CE) n. 998/2003 e sostituendoli con i riferimenti al regolamento (UE) n. 576/2013. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (6), si applica, tra l’altro, al trasporto di cani, gatti e furetti all’interno dell’Unione. Occorre pertanto inserire un riferimento a detto regolamento nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili agli scambi degli animali in questione. |
(5) |
L’esperienza acquisita dall’applicazione della direttiva 92/65/CEE ha inoltre dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione. È pertanto opportuno estendere a 48 ore il termine stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alla raccomandazione dell’organizzazione mondiale per la salute animale. |
(6) |
La Commissione ritiene che in questo caso specifico non vi sia motivo di chiedere agli Stati membri di inviarle documenti esplicativi che illustrano il rapporto fra le disposizioni della presente direttiva e le parti corrispondenti dei documenti nazionali di recepimento. La presente direttiva prevede un numero molto limitato di modifiche da apportare alla direttiva 92/65/CEE, il che dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere le informazioni relative al recepimento senza dedicare notevoli risorse a tale compito. Gli Stati membri dovrebbero in ogni caso trasmettere alla Commissione il testo delle misure di recepimento. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/65/CEE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 92/65/CEE è così modificata:
1) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 16, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all’articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013. Oltre alle condizioni di cui al secondo comma, i cani, i gatti e i furetti devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario abilitato dall’autorità competente entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.» |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 dicembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 dicembre 2014.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON
(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 119.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.
(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(4) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(7) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(8) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.»;