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Document 32013L0022
Council Directive 2013/22/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of transport policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
GU L 158 del 10.6.2013, p. 356–361
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/356 |
DIRETTIVA 2013/22/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in tale atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/672/CEE (1), 92/106/CEE (2), 1999/37/CE (3), 1999/62/CE (4), 2003/59/CE (5), 2006/87/CE (6) e 2006/126/CE (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).
(2) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).
(3) Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57).
(4) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).
(5) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
(6) Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
ALLEGATO
PARTE A
TRASPORTI SU STRADA
1. |
All’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/106/CEE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:
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2. |
La direttiva 1999/37/CE è così modificata:
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3. |
All’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, nell'elenco, dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:
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4. |
L’allegato II, punto 2, della direttiva 2003/59/CE è così modificato:
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5. |
L’allegato I, punto 3, della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
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PARTE B
TRASPORTO PER VIE NAVIGABILI INTERNE
1. |
All’allegato I della direttiva 91/672/CEE, dopo la sezione «GRUPPO B», è aggiunto quanto segue: «Repubblica di Croazia
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2. |
La direttiva 2006/87/CE è così modificata:
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