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Document 32013L0018
Council Directive 2013/18/EU of 13 May 2013 adapting Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
GU L 158 del 10.6.2013, p. 230–230
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021; abrogato da 32018L2001
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/230 |
DIRETTIVA 2013/18/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella parte A dell’allegato I della direttiva 2009/28/CE, dopo la voce relativa alla Francia nella tabella è inserito quanto segue:
«Croazia |
12,6 % |
20 %». |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.