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Document 32013L0010

Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013 , che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 77 del 20.3.2013, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj

20.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/20


DIRETTIVA 2013/10/UE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Se un aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», deve recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3), dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione. Esso incorpora a livello dell’Unione i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, adottato a livello internazionale, all’interno della struttura delle Nazioni Unite.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4) a decorrere dal 1o giugno 2015. È quindi necessario adattare a tale regolamento le disposizioni della direttiva 75/324/CEE concernenti l’etichettatura.

(4)

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, occorre effettuare una distinzione tra la data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento per i generatori aerosol contenenti un’unica sostanza e la data di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione per gli aerosol contenenti miscele. È tuttavia opportuno consentire ai fabbricanti di generatori aerosol contenenti miscele di applicare prima, su base volontaria, le prescrizioni relative all’etichettatura della presente direttiva.

(5)

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al fine di evitare oneri inutili alle imprese, si prevede un periodo di transizione per i generatori aerosol contenenti miscele, etichettati conformemente alle disposizioni applicabili prima del 1o giugno 2015 e immessi sul mercato entro tale data, allo scopo di consentire la loro ulteriore immissione sul mercato senza che debbano essere rietichettati.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva sui generatori aerosol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 75/324/CEE

La direttiva 75/324/CEE è modificata come segue:

1)

All’articolo 8, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), su ogni generatore aerosol o su un’etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sull’aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari o inferiore a 150 ml) si devono apporre, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le diciture di cui al punto 2.2 dell’allegato,».

2)

L’allegato è così modificato:

a)

al punto 1, sono inseriti i seguenti punti 1.7 bis e 1.7 ter:

«1.7 bis.   Sostanza

Per "sostanza" s’intende una sostanza quale definita all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.7 ter.   Miscela

Per "miscela" s’intende una miscela quale definita all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b)

al punto 2, i punti da 2.2 a 2.4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.2.   Etichettatura

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a)

qualunque ne sia il contenuto:

i)

l’indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato";

ii)

i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iii)

il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

iv)

il consiglio di prudenza P102 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l’aerosol è un prodotto di consumo;

v)

le ulteriori precauzioni d’impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d’uso separate, queste devono recare tali precauzioni d’impiego supplementari;

b)

quando l’aerosol è classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione";

c)

quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell’etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all’allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

d)

quando l’aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell’etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all’allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.3.   Volume della fase liquida

A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta.»

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformità all’articolo 1 prima del 1o giugno 2015.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1o giugno 2015 non vale l’obbligo di rietichettatura a norma dell’articolo 1 fino al 1o giugno 2017.

Articolo 3

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 marzo 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2013 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(5)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;


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