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Document 32013L0001

    Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

    GU L 26 del 26.1.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/1/oj

    26.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/27


    DIRETTIVA 2013/1/UE DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2012

    recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il diritto di ogni cittadino dell’Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede è riconosciuto dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 39, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (2), contiene disposizioni per l’esercizio di tale diritto.

    (2)

    Le relazioni della Commissione, del 12 dicembre 2006 e del 27 ottobre 2010, sull’applicazione della direttiva 93/109/CE, rispettivamente, alle elezioni del 2004 e alle elezioni del 2009, hanno evidenziato la necessità di modificare talune disposizioni della direttiva 93/109/CE.

    (3)

    La direttiva 93/109/CE prevede che ogni cittadino dell’Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d’origine sia escluso dall’esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo. A tale scopo, la direttiva 93/109/CE impone al cittadino dell’Unione di presentare, all’atto del deposito della propria candidatura, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, un attestato delle autorità amministrative competenti dello Stato membro d’origine che certifichi che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine o che non risulta loro che il cittadino sia decaduto da tale diritto.

    (4)

    Le difficoltà che incontrano tali cittadini per individuare le autorità competenti a rilasciare detto attestato e per riceverlo nei termini appropriati, ostacolano l’esercizio del diritto di presentarsi come candidati e contribuiscono a far sì che il numero di cittadini dell’Unione, che si candidano alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, sia scarso.

    (5)

    È pertanto opportuno sopprimere l’obbligo imposto a tali cittadini di presentare detto attestato, sostituendolo con una dichiarazione che confermi che la persona interessata non è decaduta dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo, da accludersi alla dichiarazione formale che tali cittadini sono tenuti a fornire a complemento della candidatura.

    (6)

    Lo Stato membro di residenza dovrebbe essere tenuto a notificare allo Stato membro d’origine tali dichiarazioni, per verificare se il cittadino dell’Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro d’origine. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato membro d’origine dovrebbe fornire allo Stato membro di residenza le pertinenti informazioni entro un termine che permetta di verificare efficacemente l’ammissibilità della candidatura.

    (7)

    La mancata trasmissione di tali informazioni in tempo da parte dello Stato membro d’origine non dovrebbe comportare la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza. Qualora le pertinenti informazioni siano fornite in una fase successiva, lo Stato membro di residenza dovrebbe provvedere, con misure appropriate e conformemente alle procedure previste dal suo diritto nazionale, affinché ai cittadini dell’Unione decaduti dal diritto di eleggibilità nel proprio Stato membro d’origine che sono già iscritti nelle liste elettorali o sono già stati eletti sia impedito di essere eletti o di esercitare il mandato.

    (8)

    Poiché la procedura di ammissibilità in uno Stato membro comporta necessariamente fasi amministrative supplementari per un cittadino di un altro Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare un termine diverso per la presentazione delle candidature elettorali da parte di cittadini dell’Unione che non possiedono la cittadinanza di tali Stati membri rispetto a quello stabilito per coloro che la possiedono. Qualsiasi differenza di termine dovrebbe essere limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di consentire di tener conto della notifica delle informazioni ricevute dallo Stato membro d’origine in tempo utile per poter eventualmente respingere una domanda prima della nomina dei candidati. La fissazione di un termine distinto non dovrebbe incidere sui termini stabiliti per l’esecuzione delle notifiche da parte degli altri Stati membri a norma della direttiva 93/109/CE.

    (9)

    Al fine di agevolare la comunicazione tra autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero designare un referente responsabile della notifica delle informazioni su tali candidati.

    (10)

    Per assicurare una più efficace identificazione dei candidati registrati sia sulla lista del proprio Stato membro d’origine sia in quella dello Stato membro di residenza, l’elenco dei dati richiesti ai cittadini dell’Unione all’atto del deposito di una candidatura nello Stato membro di residenza dovrebbe comprendere la data e il luogo di nascita degli stessi nonché l’ultimo indirizzo di residenza nello Stato membro d’origine.

    (11)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (12)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 93/109/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 93/109/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 6 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ogni cittadino dell’Unione che risiede in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d’origine è escluso dall’esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell’Unione che abbia manifestato l’intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;

    c)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro d’origine la dichiarazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le pertinenti informazioni di cui dispone lo Stato membro d’origine sono fornite in maniera adeguata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica o, laddove possibile, entro un termine più breve, se così richiesto dallo Stato membro di residenza. Tali informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l’attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.

    Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza entro il termine, il candidato è comunque ammesso.

    4.   Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto le informazioni entro o oltre i termini previsti, prende le misure opportune, conformemente al suo diritto nazionale, per impedire all’interessato di presentare la propria candidatura o, laddove ciò non sia possibile, per impedire che sia eletto o eserciti il mandato.

    5.   Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri.»;

    2)

    l’articolo 10 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    cittadinanza, data e luogo di nascita, ultimo indirizzo nello Stato membro d’origine e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza;»

    b)

    al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

    «d)

    che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d’origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.»;

    c)

    il paragrafo 2 è soppresso.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 gennaio 2014. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. FLOURENTZOU


    (1)  Risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 26 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193) e del 20 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.


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